Sentenza del 29/05/2015 n. 56 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte sul reddito - Abuso del diritto - Indeducibilità di canoni leasing immobiliare da parte di professionisti - Immobile acquistato in leasing da società di persone e ceduto in locazione ad un socio (e familiare) - Canone di locazione identico al canone leasing- Condotta elusiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa condotta è stata qualificata come abusiva o elusiva: la forma giuridica dell'operazione prevedeva la deduzione di canoni di locazione, ma la sostanza economica consisteva nel trasferire al professionista, mediante la società familiare, il costo dei canoni di leasing immobiliare non direttamente deducibili. La deduzione è stata quindi negata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, da parte di un professionista, dei canoni di locazione relativi a un immobile utilizzato per l'attività professionale. L'immobile era stato acquistato in leasing da una società di persone costituita in ambito familiare e successivamente concesso in locazione al socio, per un canone pressoché identico al canone di leasing pagato dalla società. Poiché, nel periodo considerato, ai professionisti era vietata la deduzione diretta dei canoni di leasing immobiliare, l'operazione è stata ritenuta finalizzata a ottenere indirettamente il medesimo vantaggio fiscale.
Massime di principio
- Un'operazione può essere considerata abusiva quando, pur rispettando formalmente le regole civilistiche e fiscali, realizza sostanzialmente un vantaggio fiscale che la normativa intendeva escludere.
- La deducibilità di un costo può essere negata se una struttura interposta consente di conseguire indirettamente un beneficio fiscale espressamente vietato al soggetto che sostiene economicamente il costo.
- La coincidenza o la stretta prossimità tra il canone di locazione pagato dal professionista e il canone di leasing sostenuto dalla società, unite ai rapporti familiari e alla sostanziale assenza di una diversa funzione economica, costituiscono elementi rilevanti per individuare una finalità elusiva.
- Per valutare una struttura simile occorre verificare la sostanza economica complessiva, l'autonomia effettiva delle parti, la congruità dei canoni, l'esistenza di valide ragioni extrafiscali e l'eventuale aggiramento di un divieto di deduzione vigente nel periodo d'imposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11228 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11232 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11235 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11237 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11240 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11246 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →