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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 56 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Imposte sul reddito - Abuso del diritto - Indeducibilità di canoni leasing immobiliare da parte di professionisti - Immobile acquistato in leasing da società di persone e ceduto in locazione ad un socio (e familiare) - Canone di locazione identico al canone leasing- Condotta elusiva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La condotta è stata qualificata come abusiva o elusiva: la forma giuridica dell'operazione prevedeva la deduzione di canoni di locazione, ma la sostanza economica consisteva nel trasferire al professionista, mediante la società familiare, il costo dei canoni di leasing immobiliare non direttamente deducibili. La deduzione è stata quindi negata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, da parte di un professionista, dei canoni di locazione relativi a un immobile utilizzato per l'attività professionale. L'immobile era stato acquistato in leasing da una società di persone costituita in ambito familiare e successivamente concesso in locazione al socio, per un canone pressoché identico al canone di leasing pagato dalla società. Poiché, nel periodo considerato, ai professionisti era vietata la deduzione diretta dei canoni di leasing immobiliare, l'operazione è stata ritenuta finalizzata a ottenere indirettamente il medesimo vantaggio fiscale.

Massime di principio

  • Un'operazione può essere considerata abusiva quando, pur rispettando formalmente le regole civilistiche e fiscali, realizza sostanzialmente un vantaggio fiscale che la normativa intendeva escludere.
  • La deducibilità di un costo può essere negata se una struttura interposta consente di conseguire indirettamente un beneficio fiscale espressamente vietato al soggetto che sostiene economicamente il costo.
  • La coincidenza o la stretta prossimità tra il canone di locazione pagato dal professionista e il canone di leasing sostenuto dalla società, unite ai rapporti familiari e alla sostanziale assenza di una diversa funzione economica, costituiscono elementi rilevanti per individuare una finalità elusiva.
  • Per valutare una struttura simile occorre verificare la sostanza economica complessiva, l'autonomia effettiva delle parti, la congruità dei canoni, l'esistenza di valide ragioni extrafiscali e l'eventuale aggiramento di un divieto di deduzione vigente nel periodo d'imposta.

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