Tribunale, Sentenza T-523/23
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 23 October 2024. — Sumol + Compal Marcas SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark FRUITOLOGY – Earlier national word mark CENTRO DE FRUTOLOGIA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-523/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione ha accolto il ricorso di Sumol + Compal Marcas SA contro la decisione dell’EUIPO che aveva respinto integralmente l’opposizione contro FRUITOLOGY. Pur riconoscendo la debole distintività del marchio anteriore, ha ritenuto che i segni fossero simili su tutti i piani in misura almeno media e che, in presenza di servizi identici o simili, sussistesse un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico portoghese. Di conseguenza, ha annullato la decisione della commissione di ricorso e mantenuto l’annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione.
Opposizione EUTM: il Tribunale annulla la decisione EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra FRUITOLOGY e CENTRO DE FRUTOLOGIA, ritenendo sussistente la somiglianza dei segni e il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia erroneamente escluso, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione tra il marchio anteriore CENTRO DE FRUTOLOGIA e il segno FRUITOLOGY, in particolare per aver valutato in modo scorretto: (i) il carattere distintivo e dominante degli elementi dei segni, (ii) la somiglianza visiva, fonetica e concettuale, e (iii) l’applicazione del principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi.
Principio di diritto
In una opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001, quando i servizi sono identici o simili, il rischio di confusione può sussistere anche se il marchio anteriore ha debole distintività, qualora i segni presentino una somiglianza visiva, fonetica e concettuale almeno media e una parte non trascurabile del pubblico possa ritenere che i segni provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse sottovalutato la somiglianza complessiva tra FRUITOLOGY e CENTRO DE FRUTOLOGIA e ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui aveva respinto l’opposizione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 173, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione tra FRUITOLOGY e CENTRO DE FRUTOLOGIA
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione fondata su un marchio anteriore portoghese. Il Tribunale si pronuncia sulla sussistenza del rischio di confusione tra il segno richiesto FRUITOLOGY e il marchio anteriore CENTRO DE FRUTOLOGIA per servizi della classe 41.
Fatti e procedimento amministrativo
Boiron frères aveva designato l’Unione europea in una registrazione internazionale del marchio denominativo FRUITOLOGY per servizi di classe 41 relativi, in sostanza, ad attività di formazione, intrattenimento e organizzazione di eventi nel campo culinario, oltre a pubblicazioni di libri di cucina e ricette. Sumol + Compal Marcas SA aveva presentato opposizione sulla base del marchio portoghese anteriore CENTRO DE FRUTOLOGIA, registrato per servizi di classe 41 comprendenti educazione, insegnamento, formazione, organizzazione di corsi, conferenze, congressi, seminari e workshop.
La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo in parte, ritenendo sussistente il conflitto per numerosi servizi della classe 41 ma non per la pubblicazione di libri di cucina e ricette. In sede di appello dinanzi all’EUIPO, la commissione di ricorso aveva riunito i due appelli delle parti, annullato la decisione della divisione di opposizione e respinto l’opposizione integralmente, escludendo il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Motivi di ricorso
La ricorrente deduceva due censure principali:
- violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per non aver considerato i documenti prodotti a sostegno della maggiore distintività del marchio anteriore acquisita con l’uso;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, per errata applicazione dei criteri di valutazione della somiglianza dei segni e del rischio di confusione.
Il Tribunale ha esaminato per primo il secondo motivo, ritenendolo assorbente.
Normativa e principi applicati
Il Tribunale richiama la disciplina dell’opposizione del marchio dell’Unione contenuta nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Viene inoltre ribadito il principio di valutazione globale del rischio di confusione e il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi, richiamando la giurisprudenza Canon, GIORGIO BEVERLY HILLS e altre pronunce sul punto.
Carattere distintivo degli elementi dei segni
Il Tribunale condivide l’analisi secondo cui l’espressione "centro de" ha debole distintività, perché allude al luogo in cui i servizi sono forniti. Riconosce inoltre che il termine "frutologia" è un termine inventato, non esistente in portoghese, ma comprensibile dal pubblico come riferimento allo studio o alla conoscenza del frutto, per l’associazione con "fruto" e il suffisso "logia". Proprio per questo il termine conserva una maggiore capacità distintiva rispetto a "centro de" e attira maggiormente l’attenzione del consumatore.
Il Tribunale precisa però che, trattandosi di marchi denominativi puri, non vi è in principio un elemento dominante in senso grafico o stilistico. Di conseguenza, non può dirsi che "frutologia" sia un elemento dominante nel marchio anteriore; il punto decisivo non è la dominanza in senso tecnico, ma il maggior peso percettivo del termine distintivo all’interno del segno complessivo.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Sul piano visivo, il Tribunale osserva che i segni coincidono in otto lettere su dieci tra "frutologia" e "fruitology", nello stesso ordine, e che le differenze finali tra "ia" e "y", oltre alla singola lettera "i", hanno scarso rilievo. La presenza di "centro de" all’inizio del marchio anteriore non esclude la somiglianza, perché tale espressione è meno distintiva del termine "frutologia". Il Tribunale conclude quindi per una somiglianza visiva media.
Sul piano fonetico, rileva che la pronuncia di "frutologi" e "fruitology" è molto simile e che la differenza finale è marginale; anche qui l’espressione "centro de" non è sufficiente a neutralizzare la vicinanza sonora. Ne deriva una somiglianza fonetica media.
Sul piano concettuale, entrambi i segni evocano l’idea dello studio o della conoscenza del frutto. L’espressione "centro de" incide solo in modo limitato su tale evocazione, poiché si riferisce al luogo di erogazione dei servizi e non altera il nucleo concettuale comune. Anche sotto questo profilo il Tribunale ritiene che la somiglianza sia almeno media, correggendo la valutazione più restrittiva della commissione di ricorso.
Valutazione globale del rischio di confusione
Poiché i servizi in classe 41 sono identici o simili e il pubblico rilevante è composto dal pubblico generale e da consumatori professionali con attenzione da media ad alta, il Tribunale applica il parametro dell’attenzione media, quale livello più basso tra quelli indicati. In questo contesto, la somiglianza complessiva dei segni, unita all’identità o somiglianza dei servizi, rende possibile che una parte non trascurabile del pubblico ritenga che i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, oppure che il segno richiesto costituisca una variante del marchio anteriore.
Il Tribunale evidenzia che la debole distintività del marchio anteriore non esclude di per sé il rischio di confusione, soprattutto quando la somiglianza tra i segni è elevata e i servizi coincidono o sono vicini. La commissione di ricorso ha quindi attribuito eccessivo peso alle differenze e insufficiente peso alla somiglianza tra i termini "frutologia" e "fruitology".
Esito e spese
Il Tribunale accoglie il secondo motivo, senza esaminare il primo, e accoglie la domanda di modifica della decisione impugnata. Ne consegue l’annullamento della decisione della divisione di opposizione solo nella parte in cui aveva parzialmente respinto l’opposizione, mentre resta assorbita la valutazione residua. Quanto alle spese, EUIPO, risultata soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente; la domanda di condanna della controparte privata è respinta perché essa non è intervenuta dinanzi al Tribunale.
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