Sentenza n. 602/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro n. 25/2025 del 07.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 25/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 25/2025 del 7 gennaio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre agli accessori previsti dalla legge, e aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma, senza fornire prova dell'avvenuta esecuzione. Il giudicato risultava attestato dal Tribunale di Catania in data 30 luglio 2025; la sentenza era stata notificata ai fini esecutivi al Ministero il 24 aprile 2025 ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a.: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata ai fini esecutivi e il termine di 120 giorni era decorso, mentre il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente del medesimo ufficio, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni e disponendo l'obbligo di comunicare l'insediamento alla Segreteria del TAR. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente il meccanismo surrogatorio della nomina del commissario ad acta per eliminare rapidamente l'inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato non adempiuto dall'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice l'ha applicata disponendo l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta perché il meccanismo surrogatorio della nomina del commissario ad acta è stato ritenuto sufficiente a rimuovere l'inerzia dell'Amministrazione.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato, insieme al passaggio in giudicato e all'inadempimento, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 l. 724/1994
La sentenza civile posta in esecuzione aveva previsto gli accessori sulla somma dovuta nella misura stabilita da tali disposizioni.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico può essere considerato ricompreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare un compenso ulteriore.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri un meccanismo rapido e concretamente idoneo a superare l'inerzia amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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