Cassazione Penale, Ordinanza n. 33931/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo, reiterando le argomentazioni di merito già proposte con l'appello. Ha contestato la propria responsabilità per i reati indicati ai capi 1) e 2), deducendo l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; ha censurato il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e di audizione del teste Aymen ai sensi degli artt. 507 e 603 c.p.p.; ha inoltre contestato la determinazione della pena, il trattamento delle circostanze e la quantificazione del danno risarcibile. Le memorie difensive depositate il 22 giugno 2026 in vista dell'udienza del 7 luglio 2026 erano tardive rispetto al termine di quindici giorni liberi previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che le memorie del 22 giugno 2026 erano tardive, poiché il termine per l'udienza del 7 luglio scadeva il 21 giugno 2026, e non le ha esaminate. Ha giudicato le doglianze sulla responsabilità relative ai capi 1) e 2) attinenti a valutazioni di fatto e ha escluso vizi manifesti nella motivazione d'appello, che aveva valutato l'attendibilità della persona offesa anche alla luce delle immagini di videosorveglianza e del referto medico. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul mancato esame del teste Aymen: la Corte d'appello aveva motivatamente reputato sufficienti le prove acquisite e la testimonianza richiesta non era prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha infine rilevato che le censure su pena, circostanze e danno risarcibile riproponevano questioni di merito già congruamente affrontate, con motivazione riferita alla gravità della condotta, all'assenza di ravvedimento e al danno della persona offesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
le memorie difensive pervenute in data 22 giugno 2026, in vista dell'udienza del 7 luglio 2026, sono tardive e non possono essere esaminate, non essendo stato rispettato il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., termine che, per l'udienza del 7 luglio 2026, scadeva il 21 giugno 2026
Le memorie difensive devono essere depositate rispettando il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza; quelle tardive non possono essere esaminate.
art. 507 c.p.p.
la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sicché il relativo esercizio, per la sua natura discrezionale, si sottrae allo scrutinio di legittimità ove, come nel caso di specie, la Corte territoriale abbia congruamente ritenuto di poter giungere ad una piena statuizione sulla base delle emergenze di prova già acquisite
La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e può essere disposta quando il giudice non ritenga di poter decidere sulla base degli atti; una motivata valutazione di sufficienza delle prove già acquisite non è sindacabile in cassazione.
art. 603 c.p.p.
la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sicché il relativo esercizio, per la sua natura discrezionale, si sottrae allo scrutinio di legittimità ove, come nel caso di specie, la Corte territoriale abbia congruamente ritenuto di poter giungere ad una piena statuizione sulla base delle emergenze di prova già acquisite
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è giustificata solo se questi non può decidere allo stato degli atti; la decisione motivata di non rinnovare non è sindacabile in legittimità.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
la prova testimoniale richiesta non integra comunque gli estremi della prova decisiva rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo un mezzo di prova dichiarativo, il cui risultato andrebbe vagliato in rapporto agli altri elementi acquisiti, essere qualificato come tale
La testimonianza richiesta non è prova decisiva, ai fini del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., quando il suo esito deve essere valutato insieme agli altri elementi probatori acquisiti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione della credibilità della persona offesa e delle risultanze probatorie: il sindacato riguarda la tenuta della motivazione e può rilevare solo in presenza di manifeste contraddizioni o vizi logici.
- La rinnovazione, anche parziale, dell'istruzione dibattimentale in appello è eccezionale e presuppone che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la valutazione motivata di sufficienza delle prove già acquisite non è sindacabile in cassazione.
- La mancata assunzione di una testimonianza non integra il vizio di omessa assunzione di prova decisiva quando il risultato della prova dichiarativa richiede comunque una valutazione congiunta con gli altri elementi acquisiti.
- Le memorie difensive depositate senza rispettare il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p. sono tardive e non possono essere esaminate.
Come è indicizzato
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