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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26558/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il delitto di devastazione commesso il 09/03/2020 nel carcere di Foggia. Il ricorrente non contesta i gravi indizi di colpevolezza, ma censura la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione a distanza di oltre tre anni dai fatti, e contesta la proporzionalità della misura sostenendo che poteva essere adottata una cautela meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e corretta l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva accolto l'appello del pubblico ministero e applicato la custodia in carcere. La Corte ha condiviso la valutazione della gravità degli indizi (anche sulla base di fotogrammi delle telecamere e della condotta concreta dell'imputato), la fondatezza del pericolo di reiterazione desunto dalle modalità violente del fatto, dalla personalità dell'indagato, dai precedenti per reati con uso della violenza e da successivi comportamenti criminosi a lui attribuiti. Ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione del concetto di "reati della stessa specie" con riferimento a fattispecie di analoga natura e modalità esecutive, e ha ritenuto proporzionata la custodia in carcere, considerata necessaria e non sostituibile con misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e l'ordinanza è stata trasmessa per l'immediata esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le ordinanze del giudice per le indagini preliminari; nella vicenda è stata usata per impugnare il rigetto della custodia cautelare da parte del GIP e ottenere la misura dal Tribunale della Libertà.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati come presupposto per l'applicazione di misure cautelari personali. La Corte ricorda che tale attualità non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reato ma richiede una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'imputato e contesto, con approfondimento tanto maggiore quanto più distante è il fatto nel tempo.

  • art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla soglia di pena utile per la configurazione di certe esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la gravità concreta del reato e le modalità lo rendono compatibile con l'adozione della custodia in carcere, prospettando la possibile applicazione di una pena superiore al limite previsto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che indica il motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e motivazione manifesta illogica o contraddittoria; il ricorrente ha invocato questa disposizione per censurare la motivazione dell'ordinanza, ma la Corte l'ha ritenuta infondata.

  • articoli del codice penale (es. artt. 582, 385, 337, 624, 625, 583)

    Reati citati nell'atto come precedenti o fatti successivi attribuiti al ricorrente (delitti contro la persona, resistenza/violenza a pubblico ufficiale, rapina, furto aggravato ecc.). Sono stati utilizzati dalla Corte come elementi probatori e indiziali per delineare la personalità violenta e la capacità di recidiva dell'imputato, utili alla valutazione prognostica del pericolo di reiterazione.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione è prognostica: non è necessario dimostrare l'imminenza di una specifica occasione di reato, ma il giudice deve valutare modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto, con analisi tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.
  • Il concetto di "reati della stessa specie" va interpretato in senso funzionale: rientrano anche reati che, pur non tutelando esattamente lo stesso bene giuridico, presentano analogia di natura rispetto alle modalità esecutive e al tipo di offesa (es. violenza contro la persona o l'autorità).
  • Precedenti penali e comportamenti successivi violenti sono elementi decisivi per fondare il pericolo di reiterazione: la commissione di reati analoghi dopo il fatto originario rafforza la necessità di misure cautelari più severe.
  • Il principio di proporzionalità impone di preferire la misura meno afflittiva idonea a raggiungere lo scopo cautelare, ma il giudice può ritenere la custodia in carcere proporzionata quando emergono elementi oggettivi che rendono inaffidabile il rispetto da parte dell'indagato di misure meno invasive.
  • La mera distanza temporale dagli eventi non esclude automaticamente la cautela cautelare: essa richiede una motivazione specifica che spieghi perché la valutazione prognostica, nonostante il tempo trascorso, renda ancora attuale il pericolo di reiterazione.
  • La prova indiretta (fotogrammi, modalità organizzative dell'azione, coordinamento tra più soggetti) può fornire gravi indizi utili per l'applicazione della misura cautelare se complessivamente ricostruisce responsabilità e pericolosità.

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