Cassazione Civile, Ordinanza n. 24353/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARES per l'annualità 2013, dell'importo di euro 789, con cui il Comune aveva contestato alla società contribuente la debenza del tributo. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo spettante la riduzione del 40% per la produzione di rifiuti speciali. In Cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 10, d.l. n. 201/2011, sostenendo che la CTR avesse riconosciuto la riduzione prescindendo dal rispetto, da parte della contribuente, degli obblighi dichiarativi e probatori previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., lamentando che il riconoscimento di un'esenzione o riduzione d'imposta senza previo accertamento amministrativo dei presupposti contrasti con il buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che, in materia di TARES, l'esenzione o riduzione per i locali in cui si producono rifiuti speciali presuppone l'adempimento, da parte del contribuente, degli obblighi dichiarativi e informativi previsti dalla legge e dal regolamento comunale, da assolvere nei termini prescritti. Poiché la CTR aveva riconosciuto la riduzione solo sulla base della produzione in giudizio di un contratto con una ditta specializzata nello smaltimento, senza verificare il previo assolvimento degli obblighi prescritti, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 10, d.l. n. 201/2011
a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
L'esenzione per la parte di superficie in cui si formano rifiuti speciali opera solo se il produttore prova il corretto trattamento/smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente.
art. 14, comma 22, d.l. n. 201/2011
La disciplina regolamentare locale in materia TARES è richiamata dalla norma statale e integra i presupposti e gli adempimenti per ottenere riduzioni o esenzioni.
art. 9, comma 5, regolamento TARES del Comune di Napoli
Per fruire di esenzioni o riduzioni il contribuente deve assolvere un doppio onere: dichiarativo nella denuncia originaria o di variazione e informativo annuale con indicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti e documentazione dello smaltimento.
art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993
È richiamato come norma che impone l'obbligo di denuncia ai fini del tributo sui rifiuti.
art. 97 Cost.
Il motivo è stato ritenuto assorbito; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sul parametro costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto a sostegno del primo motivo, per violazione e falsa applicazione della normativa sulla TARES.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- In materia di TARSU, TARES e TARI, il presupposto impositivo è la disponibilità dell'area idonea a produrre rifiuti, con presunzione iuris tantum di produttività superabile dal detentore solo con prova contraria.
- L'esenzione o riduzione per aree in cui si formano rifiuti speciali costituisce eccezione alla regola generale di tassazione e, come tale, deve essere provata dal contribuente che la invoca.
- Il contribuente che chiede la riduzione della superficie tassabile o l'esenzione deve adempiere sia agli obblighi dichiarativi sia agli obblighi informativi previsti dalla legge e dal regolamento locale, nei termini e con le modalità stabiliti.
- La successiva produzione in giudizio di documenti attestanti lo smaltimento dei rifiuti non può supplire alla mancata presentazione della denuncia o della documentazione prescritta in sede amministrativa, quando tali adempimenti costituiscono condizione per il beneficio.
- Gli elementi che fondano un'agevolazione tributaria devono essere portati tempestivamente a conoscenza dell'ente impositore, perché l'amministrazione possa verificare l'esistenza e la permanenza dei presupposti dell'esenzione o riduzione.
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