Sentenza del 29/07/2015 n. 16014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di recupero d'imposta perché il contribuente aveva utilizzato nel 2002 il credito d'imposta previsto dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 8, per compensare tributi e contributi, nonostante la sospensione della fruizione disposta dal D.L. n. 253 del 2002, con decorrenza dal 13 novembre 2002. B.M. sosteneva che la sospensione non potesse avere effetto retroattivo e che fosse quindi legittima la compensazione dei crediti maturati anteriormente all'8 luglio 2002. Deduceva inoltre la violazione dello Statuto del contribuente e dei principi di irretroattività della legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la sospensione dell'utilizzo del credito d'imposta operava dal 13 novembre 2002 al 9 aprile 2004 e non aveva natura retroattiva, poiché disciplinava l'utilizzo del credito a partire dalla propria entrata in vigore. La successiva Legge n. 289 del 2002, articolo 62, comma 7, facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti durante la vigenza del decreto-legge non convertito, consentiva all'Amministrazione finanziaria di recuperare il credito utilizzato in compensazione nonostante la sospensione. Lo Statuto del contribuente non prevale sulla legge ordinaria e non consente di disapplicare una disposizione legislativa incompatibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, articolo 8
Prevedeva un credito d'imposta a favore delle imprese che realizzavano investimenti in aree svantaggiate.
D.L. n. 253 del 2002, articoli 1 e 2
Ha sospeso l'utilizzo del credito d'imposta con decorrenza dal 13 novembre 2002, data della sua entrata in vigore. Gli effetti prodotti durante la sua vigenza sono rimasti salvi.
Legge n. 289 del 2002, articolo 62, comma 7
Ha disposto l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 253 del 2002, salvaguardando gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti durante il periodo di efficacia del decreto-legge. Non ha introdotto un'applicazione retroattiva della sospensione.
Legge n. 212 del 2000, articoli 3, 11 e 12
Lo Statuto dei diritti del contribuente costituisce un criterio guida per l'interpretazione delle norme tributarie, ma non ha rango superiore alla legge ordinaria. Le sue disposizioni possono essere modificate o derogate da successive leggi ordinarie e non consentono, da sole, di disapplicare una norma legislativa.
Articolo 11 delle preleggi
Esprime il principio generale di irretroattività della legge; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale principio non fosse violato, perché la sospensione operava solo dal momento della sua entrata in vigore.
Articolo 12 delle preleggi
Rileva ai fini dell'interpretazione della legge secondo il significato delle parole e l'intenzione del legislatore; la Corte ha interpretato la disciplina come sospensione dell'utilizzo futuro del credito, non come revoca retroattiva del credito già maturato.
Massime di principio
- La sospensione o limitazione di un'agevolazione fiscale produce effetti dal momento stabilito dalla norma e, di regola, non è retroattiva; tuttavia può impedire l'utilizzo successivo di un credito già maturato.
- Quando una norma successiva fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti durante la vigenza di un decreto-legge, l'Amministrazione può recuperare i benefici utilizzati in violazione della sospensione vigente in quel periodo.
- Il fatto che il credito d'imposta sia maturato prima della sospensione non implica necessariamente che possa essere utilizzato successivamente: occorre distinguere tra maturazione del credito e sua fruizione o compensazione.
- Lo Statuto del contribuente orienta l'interpretazione delle norme tributarie, ma non prevale automaticamente sulle leggi ordinarie successive e non consente di disapplicarle per il solo contrasto con i suoi principi.
- Per valutare la legittimità di una compensazione fiscale occorre verificare la data di maturazione del credito, la data del suo utilizzo, la decorrenza della sospensione e le eventuali clausole legislative di salvaguardia.
- La decisione riguarda la legittimità del recupero del credito e non comporta automaticamente la legittimità di sanzioni e interessi: nel caso concreto, i giudici di merito li avevano già esclusi.
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