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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2203

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2203 della Commissione dell'11 novembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l’applicabilità dei requisiti per la localizzazione di aeromobili in difficoltà

Normativa europea32022R2203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sulle operazioni di volo per allinearla alla recente modifica ICAO in tema di localizzazione degli aeromobili in difficoltà. Sposta al 1° gennaio 2025 la data di applicabilità dell’obbligo e ne restringe il campo ai velivoli con certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta dal 1° gennaio 2024. La finalità è consentire ai costruttori, ai servizi di traffico aereo e ai centri di coordinamento delle ricerche di completare adeguamenti tecnici e procedurali.

Modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 per posticipare e delimitare l’applicabilità dei requisiti di localizzazione automatica degli aeromobili in difficoltà per taluni velivoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di volo disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012, limitatamente ai velivoli rientranti nei requisiti della nuova norma CAT.GEN.MPA.210 dell’allegato IV (parte CAT). In concreto riguarda: i) i velivoli con MCTOM superiore a 27 000 kg, MOPSC superiore a 19 e certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2024; e ii) i velivoli con MCTOM superiore a 45 500 kg e certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’obbligo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Localizzazione di aeromobili in difficoltà – modifica del regolamento (UE) n. 965/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2203 della Commissione interviene sulla disciplina delle operazioni di volo per adeguare il diritto UE alla modifica ICAO in materia di localizzazione degli aeromobili in difficoltà. In particolare, recepisce il rinvio della data di applicabilità della norma ICAO 6.18.1 e ne circoscrive il perimetro ai velivoli di nuova certificazione a partire dal 1° gennaio 2024.

Finalità della modifica

I considerando evidenziano che l’emendamento ICAO è stato adottato per far fronte ai ritardi globali nell’installazione degli equipaggiamenti necessari e nella predisposizione dell’infrastruttura di comunicazione tra i diversi attori coinvolti, inclusi i fornitori di servizi di traffico aereo (ATS) e i centri di coordinamento delle ricerche (RCC). La proroga intende inoltre concedere più tempo a RCC e unità ATS per adeguare le procedure operative.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 sostituisce la norma CAT.GEN.MPA.210 dell’allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012. Dal 1° gennaio 2025, alcuni velivoli devono essere dotati di mezzi solidi e automatici capaci di determinare con precisione l’ubicazione del punto di fine volo dopo un incidente con gravi danni.

Velivoli interessati

L’obbligo riguarda esclusivamente:

  • i velivoli con MCTOM superiore a 27 000 kg e MOPSC superiore a 19, se il certificato di aeronavigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta dal 1° gennaio 2024;
  • i velivoli con MCTOM superiore a 45 500 kg, se il certificato di aeronavigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta dal 1° gennaio 2024.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento della norma CAT.GEN.MPA.210

La norma dell’allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 è sostituita per prevedere che, dal 1° gennaio 2025, determinati velivoli siano dotati di mezzi solidi e automatici per determinare con esattezza l’ubicazione del punto di fine volo a seguito di un incidente con gravi danni.

Ambito soggettivo e tecnico dell’obbligo

L’obbligo riguarda due categorie di velivoli: a) quelli con MCTOM superiore a 27 000 kg e MOPSC superiore a 19, purché il CofA individuale sia stato rilasciato per la prima volta dal 1° gennaio 2024; b) quelli con MCTOM superiore a 45 500 kg, purché il CofA individuale sia stato rilasciato per la prima volta dal 1° gennaio 2024.

Rinvio della data di applicabilità

Il regolamento recepisce l’emendamento 48 dell’annesso 6, parte I, ICAO, che posticipa al 1° gennaio 2025 l’applicabilità della norma ICAO 6.18.1 e ne limita l’ambito ai velivoli con CofA individuale rilasciato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2024.

Ragioni della modifica

La modifica è motivata dai ritardi internazionali nell’adeguamento dei velivoli e nella creazione dell’infrastruttura di comunicazione tra i soggetti interessati, nonché dall’esigenza di concedere più tempo ai centri di coordinamento delle ricerche (RCC) e alle unità ATS per preparare e adeguare le procedure.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaoperazioni di volocertificazione aeronautica

Testo integrale

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