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Sentenza

Sentenza n. 542/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza dal Tribunale di Trani, Sez. Lavoro n. 2212 del 9 novembre 2024, notificata in forma ex lege esecutiva in data 12 novembre 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 18 aprile 2025

Giustizia amministrativa202500680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, n. 2212 del 9 novembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, n. 2212 del 9 novembre 2024, notificata in forma esecutiva il 12 novembre 2024 e passata in giudicato il 18 aprile 2025. Ha dedotto il persistente inadempimento dell’Amministrazione rispetto alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo l’integrale pagamento delle somme riconosciute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l’integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità del protrarsi dell’inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato e può riservare l’adozione di ulteriori misure esecutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata mancata o incompleta esecuzione di un giudicato obbliga l’amministrazione destinataria a dare integrale attuazione al titolo giudiziale entro il termine fissato dal giudice, anche mediante il pagamento delle somme riconosciute al creditore.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva quando l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato; il protrarsi dell’inadempimento costituisce il presupposto per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell’amministrazione inadempiente alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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