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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32801/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che ha rigettato l'istanza di riesame avverso la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990, capo 17). Il ricorrente deduceva: 1) carenza e vizi di identificazione rispetto alle intercettazioni ambientali (prog. 610 e 612) eccessivamente fondate su agganci GPS e sulla presenza in Via Domenico Padula n.110; 2) motivazione insufficiente o errata del Tribunale riguardo alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari (art. 273, 274, 275 c.p.p.), con particolare rilievo al fatto che il Pinto sarebbe incensurato mentre il Tribunale avrebbe fatto riferimento a un precedente inesistente.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la valutazione indiziaria: ripetute visite del coindagato De Sica presso l'abitazione del Pinto e ripetuti richiami al nome "Antonio" nelle intercettazioni hanno costituito elementi utili per l'identificazione, mentre l'allegazione difensiva circa la presenza di più omonimi in via Padula risultava non documentata. Il giudice ha inoltre confermato il fondamento del giudizio di pericolo di reiterazione, desunto dalla professionalità del fatto e dalla negativa personalità del ricorrente; ha ritenuto inidonee misure non detentive e ha ritenuto congrua la scelta degli arresti domiciliari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che sanziona detenzione e cessione di stupefacenti: il fatto contestato (commercializzazione di 1 kg di cocaina) è stato qualificato sotto questo articolo e ritenuto gravemente indiziato in capo al ricorrente.

  • art. 110 cod.pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; il Pinto è contestato come intermediario in concorso con altri soggetti.

  • art. 273 cod.proc.pen.

    Disciplina la gravīd indiziaria come presupposto per le misure cautelari: il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base di intercettazioni, monitoraggi GPS e spostamenti e contatti tra indagati.

  • art. 274 cod.proc.pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga o di reiterazione): il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione in relazione alla professionalità delle modalità criminali.

  • art. 275 comma 3 cod.proc.pen.

    Regolamenta la scelta della misura cautelare e la necessità di motivazione: il Tribunale ha ritenuto che la misura degli arresti domiciliari fosse adeguata e ha motivato il rifiuto di misure non detentive.

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione (lett. d) ed e) citate dai ricorrenti): le censure dedotte sono state considerate infondate o prive di prova, con conseguente inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • L'identificazione dell'indagato può essere ritenuta valida anche se basata su elementi circostanziali (intercettazioni che menzionano un nome, ripetute visite a un'abitazione, dati GPS), a condizione che il collegamento sia argomentato e non contraddetto da prove documentali.
  • La mera allegazione della presenza di omonimi o di più persone con lo stesso nome in uno stesso indirizzo non è sufficiente: la difesa deve documentare concretamente la circostanza (es. certificazioni anagrafiche, prove fotografiche, testimonianze) per scalfire l'identificazione.
  • Per contrastare la valutazione sulla pericolosità di reiterazione, occorre agire sulla concretezza degli elementi usati dal giudice (modalità professionali del fatto, contatti ripetuti, precedenti penali): dimostrare l'assenza di tali elementi o fornire elementi di personalità positivI può essere determinante.
  • Quando si contesta la motivazione di un provvedimento cautelare, è importante puntualizzare e documentare errori specifici (es. confusione con un precedente di altro soggetto) piuttosto che formulare censure generiche.
  • La scelta tra misure detentive e non detentive viene valutata dal giudice sulla base della sussistenza del pericolo di reiterazione e della efficacia della misura: se il giudice ritiene che la pericolo derivi da modalità 'professionali', tende a privilegiare misure più incisive.
  • Nei ricorsi in sede di cassazione o riesame, la mancata produzione di prove che smentiscano gli elementi posti a fondamento della misura (es. registrazioni, documentazione sull'effettiva residenza di altri omonimi) rende più probabile l'esito negativo del ricorso.

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