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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01039/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di convalida del trattenimento presso il CPR emesso in seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale. Il ricorrente contestava che, essendo stato notificato lo stesso giorno un ordine di esecuzione per cumulo di pene (anni 3 e mesi 11) sospeso ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p., egli si trovava in una fase di esecuzione penale "aperta" (cd. "libero sospeso") e pertanto non poteva essere espulso né trattenuto in vista del rimpatrio; inoltre non risultava alcun nulla-osta all'espulsione e, secondo la difesa, l'istituto del nulla-osta non poteva essere utilizzato per rendere eseguibile l'espulsione nella fase esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il trattenimento in CPR sia legittimo solo se sussiste una concreta e immediata prospettiva di esecuzione del provvedimento di espulsione; l'apertura della fase esecutiva penale (anche nella forma del "libero sospeso" in attesa di decisione del Tribunale di Sorveglianza) crea un titolo di permanenza sul territorio che rende improduttivo l'effetto dell'espulsione amministrativa. Ne consegue che l'istituto del nulla-osta ex art. 13 comma 3 d.lgs. n.286/1998 non è applicabile nella fase esecutiva (ma è riferibile alla fase di cognizione) e non può legittimare il trattenimento. È stato disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art.6 d.lgs. n.142/2015

    Disciplina il trattenimento nei CPR in relazione alla procedura di protezione internazionale; il trattenimento è strettamente funzionale all'esecuzione dell'espulsione.

  • art.14 d.lgs. n.286/1998

    Prevede le ipotesi tassative di trattenimento per rimpatrio; il trattenimento necessita di un nesso funzionale con una effettiva e concreta possibilità di espulsione.

  • art.13 comma 3 d.lgs. n.286/1998

    "quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14"

    La Corte ha ritenuto che la previsione del nulla-osta sia riferibile alla fase processuale di cognizione (per valutare esigenze istruttorie/processuali) e non sia destinata a operare nella fase esecutiva penale per rendere eseguibile un provvedimento amministrativo di espulsione.

  • art.656 comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione quando la pena è entro determinati limiti, consentendo al condannato di chiedere misure alternative; l'emissione dell'ordine e la sospensione segnano l'apertura della fase esecutiva e la titolarità di un diritto di permanenza sul territorio in vista dell'espiazione.

  • art.16 comma 5 d.lgs. n.286/1998

    Regola l'espulsione come misura alternativa alla detenzione in talune ipotesi (pena residua non superiore a due anni); utile al confronto sul rapporto tra misure penali e provvedimenti amministrativi di espulsione.

  • Cass. Sez. I civ. n.36545/2023

    Decisione richiamata che aveva ammesso la possibilità di ottenere il nulla-osta e rendere eseguibile l'espulsione anche nella fase successiva alla emissione dell'ordine di esecuzione (sospeso); la Corte impugnante si è espressa in contrasto con tale orientamento, ritenendolo non applicabile alla fase esecutiva.

  • Corte cost. sent. n.96/2025 (e richiamo a n.78/2007)

    Richiamate per affermare che il trattenimento nei CPR è misura 'servente' all'espulsione e che l'esecuzione della pena (o l'accesso a misure alternative) legittima la permanenza sul territorio e paralizza gli effetti dell'espulsione amministrativa.

Massime di principio

  • Il trattenimento in CPR è ammissibile solo se sussiste una concreta e attuale possibilità di esecuzione del provvedimento di espulsione: senza tale prospettiva il trattenimento è illegittimo.
  • L'apertura della fase esecutiva penale (anche nella forma del "libero sospeso" previsto dall'art.656 c.p.p.) crea un titolo di permanenza sul territorio che paralizza l'efficacia dell'espulsione amministrativa.
  • L'istituto del nulla-osta ex art.13 comma 3 d.lgs. n.286/1998 è funzionale alla fase di cognizione (valutazione di esigenze processuali) e non può essere utilizzato per rendere eseguibile un'espulsione nella fase esecutiva penale.
  • La presenza di un provvedimento di esecuzione della pena, ancorché sospeso, impedisce che l'espulsione amministrativa produca effetti finché perdura la situazione processuale/esecutiva che legittima la permanenza.
  • Non si possono attribuire al trattenimento finalità diverse da quelle del rimpatrio (ad esempio il mero contenimento della pericolosità sociale): se la finalità non è il reimpatrio effettivo, il trattenimento non è giustificato.
  • In casi simili occorre verificare lo stato processuale ed esecutivo (ordine di esecuzione, sospensione, istanza di misure alternative, decisione del Tribunale di Sorveglianza) prima di disporre o convalidare il trattenimento in CPR.

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