Ordinanza n. 1259/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto di Benevento Prot. n. 3744 del 16.1.2026, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Questura di Benevento Prot. n. 55/2025 del 2.10.2025, recante il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego della Questura di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Benevento che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego della Questura relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni concernenti la valutazione amministrativa dei rapporti di lavoro dichiarati dal ricorrente. Per il primo rapporto, gli accertamenti della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Napoli avrebbero evidenziato l'inesistenza della sede legale e operativa della società datrice, una palese incongruità gestionale e il totale inadempimento degli obblighi contributivi, elementi ritenuti indicativi della fittizietà del rapporto. Quanto al secondo rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro aveva dichiarato agli agenti della Questura che il ricorrente, pur assunto, non si sarebbe mai presentato al lavoro. La successiva dichiarazione prodotta nel ricorso gerarchico risultava in contrasto con quella originaria. Il ricorso non è apparso, nella sommaria delibazione cautelare, assistito da sufficiente fumus boni iuris; l'ordinanza richiama inoltre l'orientamento secondo cui la presentazione di documentazione fraudolenta o la dichiarazione di fatti non veritieri costituisce un vizio genetico dell'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, rendendo recessive le censure meramente procedurali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, senza definire il giudizio di merito. In sede sommaria ha ritenuto prima facie fondati gli elementi fattuali posti dall'Amministrazione a base del giudizio di fittizietà dei rapporti di lavoro: l'inesistenza della società e le anomalie gestionali e contributive relative al primo rapporto, nonché la dichiarazione del datore di lavoro relativa al mancato svolgimento del lavoro domestico e la contraddizione con la successiva dichiarazione prodotta dal ricorrente. Tali elementi sono stati considerati idonei a sostenere il diniego e a rendere recessive le censure meramente procedurali. La domanda cautelare è stata quindi rigettata; le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità fattuale della vicenda e per la natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata mediante valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 92 c.p.c.
Ha costituito la base normativa per la compensazione integrale delle spese della fase cautelare in presenza di giusti motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato richiede una valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di sufficiente fumus è di per sé idonea a giustificare il rigetto della domanda cautelare.
- La fittizietà dei rapporti di lavoro dichiarati a sostegno della richiesta di un permesso di soggiorno può essere desunta, in sede cautelare, da un quadro complessivo di elementi gravi, precisi e concordanti, comprendente l'inesistenza della sede del datore di lavoro, anomalie gestionali, inadempimenti contributivi e dichiarazioni del datore incompatibili con l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
- La dichiarazione del datore di lavoro resa agli organi di polizia circa il mancato effettivo svolgimento dell'attività lavorativa può assumere valore probatorio dirimente nella valutazione della genuinità del rapporto di lavoro allegato per ottenere il permesso di soggiorno.
- La presentazione di documentazione fraudolenta o di dichiarazioni non veritiere integra un vizio genetico dell'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e può giustificare il diniego, rendendo recessive le censure aventi carattere meramente procedurale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →