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Ordinanza

Ordinanza n. 1259/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto di Benevento Prot. n. 3744 del 16.1.2026, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Questura di Benevento Prot. n. 55/2025 del 2.10.2025, recante il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Giustizia amministrativa202602486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego della Questura di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Benevento che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego della Questura relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni concernenti la valutazione amministrativa dei rapporti di lavoro dichiarati dal ricorrente. Per il primo rapporto, gli accertamenti della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Napoli avrebbero evidenziato l'inesistenza della sede legale e operativa della società datrice, una palese incongruità gestionale e il totale inadempimento degli obblighi contributivi, elementi ritenuti indicativi della fittizietà del rapporto. Quanto al secondo rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro aveva dichiarato agli agenti della Questura che il ricorrente, pur assunto, non si sarebbe mai presentato al lavoro. La successiva dichiarazione prodotta nel ricorso gerarchico risultava in contrasto con quella originaria. Il ricorso non è apparso, nella sommaria delibazione cautelare, assistito da sufficiente fumus boni iuris; l'ordinanza richiama inoltre l'orientamento secondo cui la presentazione di documentazione fraudolenta o la dichiarazione di fatti non veritieri costituisce un vizio genetico dell'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, rendendo recessive le censure meramente procedurali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, senza definire il giudizio di merito. In sede sommaria ha ritenuto prima facie fondati gli elementi fattuali posti dall'Amministrazione a base del giudizio di fittizietà dei rapporti di lavoro: l'inesistenza della società e le anomalie gestionali e contributive relative al primo rapporto, nonché la dichiarazione del datore di lavoro relativa al mancato svolgimento del lavoro domestico e la contraddizione con la successiva dichiarazione prodotta dal ricorrente. Tali elementi sono stati considerati idonei a sostenere il diniego e a rendere recessive le censure meramente procedurali. La domanda cautelare è stata quindi rigettata; le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità fattuale della vicenda e per la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata mediante valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 92 c.p.c.

    Ha costituito la base normativa per la compensazione integrale delle spese della fase cautelare in presenza di giusti motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato richiede una valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di sufficiente fumus è di per sé idonea a giustificare il rigetto della domanda cautelare.
  • La fittizietà dei rapporti di lavoro dichiarati a sostegno della richiesta di un permesso di soggiorno può essere desunta, in sede cautelare, da un quadro complessivo di elementi gravi, precisi e concordanti, comprendente l'inesistenza della sede del datore di lavoro, anomalie gestionali, inadempimenti contributivi e dichiarazioni del datore incompatibili con l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
  • La dichiarazione del datore di lavoro resa agli organi di polizia circa il mancato effettivo svolgimento dell'attività lavorativa può assumere valore probatorio dirimente nella valutazione della genuinità del rapporto di lavoro allegato per ottenere il permesso di soggiorno.
  • La presentazione di documentazione fraudolenta o di dichiarazioni non veritiere integra un vizio genetico dell'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e può giustificare il diniego, rendendo recessive le censure aventi carattere meramente procedurale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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