Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 425/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione alla demolizione di strutture abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore cimiteriale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale di ingiunzione alla demolizione, chiedendone cautelarmente la sospensione. Dal testo non risultano esposti gli specifici motivi di legittimità dedotti contro l’atto. La ricorrente ha rappresentato che la demolizione delle strutture comporterebbe di fatto l’estumulazione di 49 salme e che, prima dell’adozione dell’ordinanza, aveva richiesto al Comune un’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del d.P.R. 285/1990, senza che l’esito della richiesta fosse conosciuto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo prevalentemente sussistente il periculum in mora. In particolare, ha considerato che l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione avrebbe comportato l’estumulazione di 49 salme, con conseguenze non reversibili o comunque di particolare gravità, mentre risultava pendente una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del d.P.R. 285/1990, della quale non era noto l’esito. Il Collegio ha quindi sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, non costituito, imponendo il deposito digitale, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, di una relazione e delle copie degli eventuali provvedimenti autorizzativi medio tempore adottati. La trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica del 2 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata.

  • art. 88 d.P.R. 285/1990

    Rileva quale disposizione posta a fondamento della richiesta di autorizzazione presentata dalla ricorrente, il cui esito non risultava conosciuto al momento della decisione cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il periculum in mora può ritenersi sussistente quando l’esecuzione di un’ordinanza di demolizione determini l’estumulazione di numerose salme, in ragione della gravità delle conseguenze materiali e personali coinvolte.
  • La pendenza di una richiesta di autorizzazione amministrativa, il cui esito non sia ancora conosciuto, può concorrere a giustificare la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto repressivo, quando l’esecuzione produca conseguenze particolarmente gravi.
  • Quando la decisione cautelare dipenda anche da circostanze amministrative non adeguatamente documentate, il giudice può disporre un incombente istruttorio imponendo all’amministrazione il deposito di una relazione e degli eventuali provvedimenti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.