Sentenza del 04/11/2015 n. 22482 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUI CONTRATTI DI BORSA - OGGETTO - In Genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva riconosciuto a H. S.p.A. il diritto al rimborso della tassa sui contratti di borsa versata per il trasferimento di azioni tra società appartenenti al medesimo gruppo. Secondo l’Agenzia, l’utilizzo del fissato bollato avrebbe qualificato l’operazione come conforme agli usi di borsa, escludendo quindi l’esenzione prevista dalla normativa. La questione riguardava l’interpretazione dell’art. 1 del R.D. n. 3278 del 1923, nel testo vigente all’epoca dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che l’esenzione dalla tassa sui contratti di borsa riguarda tutti i trasferimenti di azioni o quote effettuati tra società appartenenti al medesimo gruppo, anche quando l’operazione sia formalizzata mediante fissato bollato o comunque avvenga con modalità non conformi agli usi di borsa. La norma mira infatti ad agevolare le ristrutturazioni infragruppo, normalmente prive di finalità speculative. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, art. 1
Sono esclusi dalla tassa [...] i contratti [...] riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, nn. 1 e 2, o fra società controllate direttamente o indirettamente [...] da un medesimo soggetto.
La disposizione esenta dalla tassa sui contratti di borsa i trasferimenti di azioni e quote effettuati infragruppo, senza richiedere che il contratto sia stipulato secondo gli usi di borsa. L’esenzione opera in ragione dell’esistenza del rapporto di controllo e della natura normalmente non speculativa dell’operazione.
Art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.
Rapporto di controllo mediante maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o mediante voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
La norma è richiamata per individuare i rapporti di controllo rilevanti ai fini dell’esenzione, includendo sia il controllo di diritto sia il controllo di fatto basato sull’influenza dominante.
D.L. n. 248 del 2007, art. 37, comma 4, convertito in L. n. 31 del 2008
La disposizione ha abrogato la disciplina della tassa sui contratti di borsa, ma non incide sulla questione esaminata, relativa al regime applicabile anteriormente all’abrogazione.
Cassazione n. 1551 del 2014
Il precedente afferma il principio secondo cui l’esenzione comprende tutti i trasferimenti infragruppo di azioni e quote, anche se effettuati con modalità non conformi agli usi di borsa.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale esenta i trasferimenti tra società appartenenti allo stesso gruppo, l’esenzione può dipendere dal rapporto di controllo e non dalle modalità formali utilizzate per perfezionare l’operazione.
- L’utilizzo del fissato bollato, di una scrittura privata o di altre formalità tipiche delle operazioni di borsa non esclude automaticamente l’esenzione per i trasferimenti infragruppo.
- Per applicare l’esenzione occorre verificare concretamente l’esistenza di un rapporto di controllo diretto o indiretto riconducibile ai criteri dell’art. 2359 c.c.
- La finalità economica dell’operazione è rilevante: i trasferimenti infragruppo, normalmente diretti a riorganizzare o ristrutturare il gruppo e non a realizzare attività speculative, sono trattati in modo agevolato.
- La disciplina deve essere verificata nella versione vigente al momento dell’operazione, poiché la tassa sui contratti di borsa è stata successivamente abrogata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22465 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22467 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22469 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22472 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22474 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22475 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →