Sentenza n. 587/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato in solido la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Scilla al pagamento di somme risarcitorie
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza esclusivamente nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 247/2025 del Tribunale civile di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto a uno dei ricorrenti € 12.288,40 e all'altra ricorrente € 50.245,60, a titolo di risarcimento del danno, ponendo il pagamento a carico solidale della Città Metropolitana e del Comune di Scilla. Il titolo era stato notificato alla Città Metropolitana il 14 febbraio 2025; alla data del giudizio era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La Città Metropolitana, benché regolarmente evocata, non si è costituita e non risultava avere adempiuto integralmente. Il Comune di Scilla, inizialmente non destinatario dell'azione, è stato chiamato in giudizio a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal TAR, quale coobbligato solidale, e ha dichiarato di non avere autonomamente ottemperato al giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e ha ordinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando ai ricorrenti le somme riconosciute dal titolo, oltre agli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza civile fino al saldo. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di subdelega, incaricato di compiere entro i successivi 60 giorni tutti gli atti necessari all'integrale pagamento, previa verifica degli eventuali versamenti intervenuti. Il commissario dovrà anche provvedere, ove necessario, allo stanziamento in bilancio, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa nonché al reperimento delle somme; l'insufficienza dei fondi o della cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Sono stati posti a carico della Città Metropolitana gli interessi successivi, le spese del giudizio di ottemperanza, il contributo unificato se versato e le spese strumentali documentate. Le spese di lite sono state liquidate in € 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, mentre sono state compensate nei confronti del Comune di Scilla.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo giudiziale e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione è stato ritenuto necessario per rendere azionabile l'esecuzione forzata del credito nei confronti dell'amministrazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei crediti pecuniari nei confronti della pubblica amministrazione, senza che l'obbligato abbia integralmente adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione solidale risultante dal titolo esecutivo, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri soggetti coobbligati, anche se l'azione è stata inizialmente proposta nei confronti di uno soltanto di essi.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme stabilite dal giudicato, degli interessi maturati fino al saldo e delle spese necessarie per l'esecuzione del titolo.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta attribuendogli tutti i poteri necessari per reperire e pagare le somme dovute, compresi lo stanziamento in bilancio, l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione della spesa.
- L'insufficienza dello stanziamento di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione.
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