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Sentenza

Sentenza n. 587/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato in solido la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Scilla al pagamento di somme risarcitorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza esclusivamente nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 247/2025 del Tribunale civile di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto a uno dei ricorrenti € 12.288,40 e all'altra ricorrente € 50.245,60, a titolo di risarcimento del danno, ponendo il pagamento a carico solidale della Città Metropolitana e del Comune di Scilla. Il titolo era stato notificato alla Città Metropolitana il 14 febbraio 2025; alla data del giudizio era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La Città Metropolitana, benché regolarmente evocata, non si è costituita e non risultava avere adempiuto integralmente. Il Comune di Scilla, inizialmente non destinatario dell'azione, è stato chiamato in giudizio a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal TAR, quale coobbligato solidale, e ha dichiarato di non avere autonomamente ottemperato al giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e ha ordinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando ai ricorrenti le somme riconosciute dal titolo, oltre agli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza civile fino al saldo. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di subdelega, incaricato di compiere entro i successivi 60 giorni tutti gli atti necessari all'integrale pagamento, previa verifica degli eventuali versamenti intervenuti. Il commissario dovrà anche provvedere, ove necessario, allo stanziamento in bilancio, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa nonché al reperimento delle somme; l'insufficienza dei fondi o della cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Sono stati posti a carico della Città Metropolitana gli interessi successivi, le spese del giudizio di ottemperanza, il contributo unificato se versato e le spese strumentali documentate. Le spese di lite sono state liquidate in € 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, mentre sono state compensate nei confronti del Comune di Scilla.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo giudiziale e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione è stato ritenuto necessario per rendere azionabile l'esecuzione forzata del credito nei confronti dell'amministrazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei crediti pecuniari nei confronti della pubblica amministrazione, senza che l'obbligato abbia integralmente adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione solidale risultante dal titolo esecutivo, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri soggetti coobbligati, anche se l'azione è stata inizialmente proposta nei confronti di uno soltanto di essi.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme stabilite dal giudicato, degli interessi maturati fino al saldo e delle spese necessarie per l'esecuzione del titolo.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta attribuendogli tutti i poteri necessari per reperire e pagare le somme dovute, compresi lo stanziamento in bilancio, l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione della spesa.
  • L'insufficienza dello stanziamento di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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