Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33686/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'impugnazione dell'avviso di accertamento. Ha inoltre condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha notificato alla contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2004, recuperando a tassazione maggiori redditi determinati mediante l'applicazione degli studi di settore rispetto a quelli dichiarati. La contribuente ha impugnato l'atto senza successo in primo e secondo grado. In cassazione ha dedotto due censure: con la prima, la violazione degli artt. 42 D.P.R. 600/1973 e 54, 55 e 56 D.P.R. 633/1972, sostenendo che all'avviso non fosse stata allegata copia dello studio di settore posto a base della ripresa; con la seconda, la violazione dell'art. 39 D.P.R. 600/1973 e degli artt. 54, 55 e 56 D.P.R. 633/1972, lamentando che l'Ufficio non avesse svolto una seria verifica idonea a fondare l'accertamento. La Corte ha rilevato, quanto al primo motivo, la sua difettosa specificità perché la questione della mancata allegazione dello studio di settore non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorso non indicava se, come e dove fosse stata dedotta nei gradi di merito; inoltre ha ribadito che, in materia di studi di settore, non è necessaria l'allegazione del decreto ministeriale di approvazione quando il contribuente sia stato chiamato al contraddittorio preventivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso era rivolto direttamente contro l'avviso di accertamento e non contro la sentenza d'appello, e comunque che, in assenza di partecipazione della contribuente al contraddittorio endoprocedimentale, l'accertamento poteva essere motivato sul mero scostamento dagli studi di settore.

Norme richiamate

  • art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e perché, in tema di studi di settore, non era necessaria l'allegazione invocata.

  • artt. 54, 55 e 56 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dei vizi dell'accertamento; la Corte non ritiene fondate le doglianze e le dichiara inammissibili.

  • art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il fondamento dell'accertamento; la censura è ritenuta inammissibile perché diretta contro l'atto e comunque infondata nel caso di mancata partecipazione al contraddittorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, indicando se, come e dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per le dedotte violazioni di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di decisione sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata o comunque non coltivate nei precedenti gradi di giudizio; il ricorrente deve indicare in modo specifico dove la questione sia stata dedotta nel merito.
  • In materia di studi di settore, la mancata allegazione all'avviso del decreto ministeriale di approvazione o dello studio applicato non determina di per sé invalidità dell'atto quando il contribuente sia stato previamente coinvolto nel contraddittorio endoprocedimentale e abbia potuto conoscere gli elementi posti a base della pretesa.
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio preventivo sugli studi di settore, l'Amministrazione può motivare l'accertamento anche sul mero scostamento dai parametri presuntivi elaborati dallo studio.
  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere rivolte contro la sentenza impugnata e non direttamente contro l'atto amministrativo o il provvedimento sostanziale oggetto della lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.