Cassazione Penale, Sentenza n. 45985/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che, accogliendo l'opposizione del pubblico ministero ex art. 667 c.p.p., ha respinto la sua istanza di dichiarare l'estinzione per decorso del tempo della pena inflitta con la sentenza penale del 12 novembre 2004. Il ricorrente ha dedotto (1) violazione di legge per aver deciso il giudice dell'esecuzione de plano senza fissare udienza camerale e (2) che la revoca della sospensione, accertata con sentenza di Corte d'appello divenuta irrevocabile oltre il termine di estinzione, non impediva la dichiarazione di estinzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per il primo, profilo procedurale. Ha stabilito che per le istanze di estinzione della pena si applica il rito speciale di cui all'art. 667 c.p.p., che richiede che l'opposizione sia decisa in udienza camerale con contraddittorio orale. L'ordinanza impugnata, emessa de plano senza udienza camerale, è nulla (nullità assoluta). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio (assorbendo il secondo motivo).
Norme richiamate
art. 667 cod. proc. pen.
Disciplina il rito speciale per alcune materie dell'esecuzione (tra cui l'estinzione della pena): prevede che il provvedimento possa essere emesso de plano ma che l'opposizione contro di esso debba essere decisa dal giudice con udienza camerale e contraddittorio orale.
art. 666 cod. proc. pen.
Rito ordinario dell'esecuzione: il provvedimento del giudice dell'esecuzione è in linea di principio emesso dopo udienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero; applicazione residuale rispetto al rito speciale.
art. 676 cod. proc. pen.
Richiama l'art. 667 e si riferisce ad altre fattispecie che seguono il rito speciale, estendendo la disciplina del procedimento senza formalità di procedura e con opposizione da decidere in udienza camerale.
Libro X cod. proc. pen. (esecuzione penale)
Quadro normativo di riferimento per le regole processuali in materia di esecuzione penale e per la distinzione tra rito ordinario e rito speciale davanti al giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 35500/2007; Sez. 1, n. 12304/2014; Sez. 1, n. 44859/2008)
Costante orientamento secondo cui l'ordinanza emessa de plano quando il rito speciale richiede udienza camerale è nulla; tale nullità è assoluta e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento.
Massime di principio
- Quando l'oggetto è l'estinzione della pena si applica il rito speciale (art. 667 c.p.p.): l'opposizione al provvedimento emesso de plano deve essere decisa in udienza camerale con contraddittorio orale; la mancata udienza determina la nullità assoluta del provvedimento.
- La nullità derivante dalla violazione delle forme previste dal rito speciale è assoluta e può essere eccepita o rilevata d'ufficio in ogni fase del processo, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Questioni sostanziali (es. se la revoca della sospensione è divenuta irrevocabile dopo il termine di estinzione) possono essere valutate solo dopo che sia rispettato il corretto rito procedurale; un vizio procedurale può impedire la decisione sul merito e determinare il rinvio.
- Il difensore e il pubblico ministero devono essere messi nelle condizioni di partecipare al contraddittorio; chi richiede l'estinzione dovrebbe sollecitare l'udienza camerale se questa non è convocata.
- Avverso i provvedimenti decisi in udienza camerale è ammesso il ricorso per cassazione; per i provvedimenti emessi de plano ai sensi dell'art. 667 la strada è l'opposizione davanti allo stesso giudice, con il necessario svolgimento dell'udienza camerale.
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