Tribunale, Ordinanza T-540/25
Order of the General Court (Third Chamber) of 3 June 2026. — DV v Mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS). — Action for annulment – Common foreign and security policy – National staff member seconded to EUPOL COPPS – Standard Operating Procedure concerning the Performance and Development Process – Decision not to extend the applicant’s secondment – Partial inadmissibility. — Case T-540/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara inammissibile il ricorso di DV nei confronti del Consiglio e del SEAE perché gli atti contestati erano stati adottati soltanto da EUPOL COPPS nell’ambito della gestione del personale. Richiama la disciplina della decisione 2013/354/PESC per affermare che la missione ha capacità di stare in giudizio e autonomia in materia di staff. Condanna inoltre la ricorrente alle spese relative alle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio e dal SEAE.
Ricorso per annullamento contro atti di gestione del personale di EUPOL COPPS: individuazione del legittimato passivo e inammissibilità parziale nei confronti del Consiglio e del SEAE.
La questione giuridica
Se gli atti contestati, relativi al Performance and Development Process e alla mancata proroga del distacco della ricorrente, fossero imputabili al Consiglio o al SEAE, oppure soltanto a EUPOL COPPS, con conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti dei primi due soggetti; e, incidentalmente, se gli atti interni di gestione del personale di EUPOL COPPS possano essere oggetto di ricorso ex articolo 263 TFUE contro tale missione.
Principio di diritto
Un ricorso di annullamento deve essere proposto contro l’organo, ufficio o agenzia che ha adottato l’atto; quando atti di gestione del personale sono adottati esclusivamente dagli organi interni di una missione dell’Unione dotata di capacità processuale e di autonomia nella gestione del personale, essi sono imputabili solo a tale missione e non al Consiglio né al SEAE. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso limitatamente al Consiglio e al SEAE; la ricorrente deve inoltre sopportare le spese relative a tali eccezioni, non essendo scusabile l’incertezza sul legittimato passivo quando gli autori degli atti erano individuabili.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione 2013/354/PESC del Consiglio
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione 2013/354/PESC
- Articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione 2013/354/PESC
- Articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/354/PESC
- Articolo 11, paragrafo 3, della decisione 2013/354/PESC
- Articolo 11 bis della decisione 2013/354/PESC
- Articolo 12, paragrafo 4, della decisione 2013/354/PESC
Mancata proroga del distacco di una membro del personale di EUPOL COPPS
Il Tribunale dell’Unione europea si pronuncia, con ordinanza resa nel contesto di un ricorso ex articolo 263 TFUE, su una controversia relativa a diversi atti di gestione del personale adottati nell’ambito della missione civile EUPOL COPPS. La questione centrale riguarda l’individuazione del corretto convenuto e, in particolare, se gli atti siano imputabili al Consiglio, al SEAE oppure alla missione stessa.
Fatti e svolgimento del procedimento
La ricorrente era stata distaccata dal Ministero degli affari esteri italiano presso EUPOL COPPS come Human Rights Adviser per il periodo 20 maggio 2024 - 19 maggio 2025. Dopo una riunione del 20 novembre 2024, il vice capomissione le comunicava l’avvio di un Performance Improvement Plan per asserita insufficiente prestazione ai sensi del SOP (Standard Operating Procedure) relativo al Performance and Development Process.
Successivamente, venivano adottati: il modulo del 19 marzo 2025 con la raccomandazione di non prorogare il distacco; la decisione dell’18 aprile 2025 del capomissione di non prorogare il distacco; la raccomandazione negativa dell’Appeals Board del 18 maggio 2025; e infine la decisione del 19 maggio 2025 con cui il capomissione respingeva il reclamo e confermava la non proroga.
La ricorrente chiedeva l’annullamento della seconda decisione di non proroga e, subordinatamente, degli altri atti, qualora dotati di effetti giuridici autonomi. Il Consiglio e il SEAE sollevavano eccezioni di irricevibilità; EUPOL COPPS eccepiva irricevibilità, o in subordine infondatezza manifesta.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il Tribunale è chiamato a stabilire:
- se i diversi atti impugnati siano stati adottati dal Consiglio, dal SEAE oppure esclusivamente da EUPOL COPPS;
- se EUPOL COPPS possa essere considerata un ufficio o agenzia dell’Unione legittimato passivamente in un ricorso ex articolo 263 TFUE;
- se, conseguentemente, il ricorso sia inammissibile nei confronti del Consiglio e del SEAE;
- quale sia la regolazione delle spese nella fase relativa alle eccezioni di irricevibilità.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama anzitutto l’articolo 263 TFUE, che disciplina il ricorso di annullamento. Quanto al procedimento, vengono applicati gli articoli 130, paragrafi 1 e 7, 133, 134, paragrafo 1, e 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Sul versante sostanziale, è centrale la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, che istituisce e disciplina EUPOL COPPS. In particolare, il Tribunale valorizza:
- l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sulla responsabilità e rappresentanza del capomissione;
- l’articolo 7, paragrafi 2 e 4, sulla gestione del personale e sulle seconde missioni;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sul controllo politico e la direzione strategica da parte del Consiglio;
- l’articolo 11, paragrafo 3, sull’assistenza al capomissione;
- l’articolo 11 bis, sulla capacità di agire in giudizio;
- l’articolo 12, paragrafo 4, sulla responsabilità per pretese e obblighi derivanti dall’attuazione del mandato.
Ragionamento del Tribunale sull’imputabilità degli atti
Il Tribunale ricorda il principio consolidato secondo cui il ricorso ex articolo 263 TFUE deve essere proposto contro l’istituzione, l’organo, l’ufficio o l’agenzia che ha adottato l’atto impugnato.
Esamina quindi la natura degli atti contestati e constata che essi sono stati adottati da soggetti interni di EUPOL COPPS: il vice capomissione, il capomissione e l’Appeals Board della missione. Tali atti si inseriscono inoltre nel processo di valutazione e sviluppo del personale regolato dal SOP e riguardano, in sostanza, la gestione del personale della missione.
Il Tribunale sottolinea che la decisione di non prorogare il distacco è direttamente collegata ai poteri del capomissione ai sensi della decisione 2013/354 e all’esecuzione del mandato di EUPOL COPPS. Quanto alla raccomandazione dell’Appeals Board, essa discende espressamente dalla procedura interna prevista dal SOP.
Status processuale di EUPOL COPPS
Per verificare se EUPOL COPPS possa essere convenuta, il Tribunale applica il criterio della sufficiente capacità giuridica e della distinzione rispetto alle istituzioni, organi e uffici già esistenti. Rileva che la missione ha un mandato intrinsecamente connesso al funzionamento dell’Unione ed è giuridicamente distinta dal Consiglio e dal SEAE.
In base alla decisione 2013/354, EUPOL COPPS può stare in giudizio per le conseguenze derivanti dall’attuazione del suo mandato; inoltre, essa è responsabile per le domande e obbligazioni che ne derivano, salvo i casi di grave cattiva condotta del capomissione. La missione dispone anche di autonomia nella gestione e nel reclutamento del personale. Da ciò il Tribunale conclude che EUPOL COPPS può essere convenuta in giudizio per atti connessi all’esercizio del mandato, compresi quelli relativi allo staff.
Esclusione della responsabilità del Consiglio e del SEAE
Il Tribunale osserva che né il Consiglio né il SEAE hanno adottato gli atti contestati né hanno partecipato al procedimento di valutazione e decisione. Gli atti non li menzionano e non sono di natura politica o strategica, che sola potrebbe ricondurli alla sfera di competenza del Consiglio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/354.
Per quanto riguarda il SEAE, il Tribunale rileva che le sole disposizioni che lo coinvolgono nella disciplina di EUPOL COPPS non gli attribuiscono poteri di interferenza nella gestione di atti di personale come quelli in causa. Ne deriva che gli atti sono attribuibili esclusivamente a EUPOL COPPS.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie le eccezioni di irricevibilità del Consiglio e del SEAE e dichiara il ricorso inammissibile nella parte in cui è diretto contro tali soggetti. Le spese relative a tale fase vengono poste a carico della ricorrente, poiché il Tribunale ritiene che essa avrebbe potuto identificare l’autore degli atti contestati e che non sussiste ragione di equità idonea a derogarvi.
La pronuncia lascia impregiudicata la parte del ricorso rivolta contro EUPOL COPPS, rispetto alla quale le spese vengono riservate.
Principio affermato
Gli atti di gestione del personale adottati esclusivamente dagli organi interni di una missione dell’Unione dotata di capacità processuale e autonomia operativa sono imputabili soltanto a tale missione; pertanto, un ricorso di annullamento proposto anche contro il Consiglio o il SEAE è inammissibile nei loro confronti se essi non sono autori né partecipi dell’adozione degli atti.
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