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Provvedimento

Deliberazione n. 247 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffondibile tramite Instagram e Telegram senza consenso dell’interessato. Le misure ordinarie e urgenti sono rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC e mirano a impedire la diffusione del materiale, nonché a garantirne l’eventuale conservazione a soli fini probatori per 12 mesi. Il provvedimento è una ratifica in sede collegiale dell’operato d’urgenza svolto entro le 48 ore previste dalla disciplina sul c.d. revenge porn.

Ratifica delle misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 17 aprile 2026, le determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti a carattere sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffondibili senza consenso su piattaforme digitali.

Quadro normativo richiamato

La decisione richiama innanzitutto l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per il contrasto al c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante il potere di ricevere la segnalazione di chi tema la diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica collegiale.

Segnalazione e attività istruttoria urgente

L’interessato ha comunicato al Garante di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto con le determinazioni nn. 147 e 148 del 30 marzo 2026.

Misure disposte nei confronti delle piattaforme

Le misure urgenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme in data 30 marzo 2026.

Ratifica del Garante

Preso atto anche delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione acquisita, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 30 marzo 2026. Il provvedimento ha natura preventiva e conservativa: non irroga una sanzione, ma conferma le misure necessarie a evitare la diffusione illecita del materiale segnalato e a preservarne eventuale valore probatorio.

Punti principali

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire al Garante di ricevere segnalazioni di soggetti che abbiano fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma impone un intervento dell’Autorità entro 48 ore dalla segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti d’urgenza poi soggetti a ratifica.

Segnalazione dell’interessato e intervento urgente

La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, indicando di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto in via d’urgenza con le determinazioni nn. 147 e 148 del 30 marzo 2026.

Misure ingiunte e prescrizioni di conservazione

Le determinazioni urgenti hanno disposto: - l’immediata adozione di misure, da parte di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento; - l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure al Garante.

Ratifica finale del Collegio

Preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Collegio ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 147/2026 e 148/2026 adottati il 30 marzo 2026. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure preventive e conservative volte a evitare la diffusione illecita del materiale segnalato.

Come è indicizzato

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