Cassazione Penale, Sentenza n. 26134/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si discuteva se la condotta contestata (aver indicato nei fogli di viaggio orari di arrivo non corrispondenti al vero per ottenere rimborsi) costituisse falso militare ex art. 220 c.p.m.p. (falsità in foglio di licenza/di via) oppure falso ideologico comune riconducibile all'art. 480 c.p. (falsità in certificati o autorizzazioni amministrative). La qualificazione incideva sulla ripartizione di giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale nella parte relativa al capo j). Ha ritenuto che la condotta contestata costituisca falso ideologico (inserimento di circostanze non vere in documento genuino) e non falso materiale sanzionato dall'art. 220 c.p.m.p.; pertanto il reato è stato qualificato ai sensi dell'art. 480 c.p. e non appartiene alla giurisdizione del giudice militare. La sentenza di condanna è stata annullata limitatamente al reato sub j) e gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Bari; è stato eliminato l'aumento di pena per continuazione riferito a quel capo. È stata invece dichiarata irrevocabile la sentenza rispetto al capo i) (reato militare) e alla pena ad esso correlata.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e militare: la connessione fra reati opera solo quando il reato più grave sia il reato comune; la valutazione della gravità segue i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen.
art. 220 cod. pen. militare di pace
Sanziona la formazione o alterazione materiale di fogli di licenza/viaggio/permessi (falso materiale). La Corte ha ritenuto che non comprenda il falso ideologico consistito nell'indicare circostanze non vere in documento genuino.
art. 480 cod. pen.
Falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative: la Corte ha qualificato la condotta contestata come rientrante in questa fattispecie, essendo i fogli di viaggio documenti con valenza certificativa e non atti pubblici falsificati materialmente.
art. 476 cod. pen.
Riferito come norma che sanziona la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale che forma o altera un atto; citato a confronto per evidenziare che il verbo 'formare' può usare in contesti diversi ma non determina da solo il tipo di falso.
art. 479 cod. pen.
Norma sul pubblico ufficiale che attesta falsamente una circostanza ricevendo o formando un atto; richiamata per comparazione ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie applicabile al caso fosse l'art. 480 e non l'art. 479.
art. 103, comma terzo Cost.
Fondamento costituzionale della distinzione di giurisdizione; la ripartizione delle potestà è questione di giurisdizione e rilevabile d'ufficio in ogni stato del procedimento.
art. 20 cod. proc. pen.
Consente la rilevabilità d'ufficio delle questioni attinenti alla giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento; invocata per sostenere la corretta rilevazione della questione di giurisdizione.
art. 16 cod. proc. pen.
Richiamato (in particolare i criteri per valutare la gravità del reato) come parametro per decidere quale giurisdizione debba prevalere quando vi sono reati comuni e militari connessi.
art. 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle regole applicabili per determinare la gravità dei reati ai fini della connessione e della giurisdizione (rinvio tramite art. 13 c.2).
Massime di principio
- Distinguere sempre tra falso materiale (alterazione o formazione di un atto falso) e falso ideologico (inserimento in un atto genuino di attestazioni non corrispondenti al vero): la qualificazione determina la norma applicabile e la giurisdizione competente.
- Se il documento è genuino ma contiene dichiarazioni non vere rese con funzione certificativa/di documentazione amministrativa dal soggetto, la fattispecie più coerente è il falso ideologico in certificati (art. 480 c.p.), non il falso materiale militare (art. 220 c.p.m.p.).
- Per la ripartizione di giurisdizione tra ordinario e militare si applica l'art. 13 c.2 c.p.p.: la connessione opera solo se il reato comune è il più grave; la valutazione della gravità segue i criteri di cui all'art. 16 c.p.p. e non tiene conto delle circostanze aggravanti comuni, salvo quelle ad effetto speciale.
- Il verbo 'formare' in una norma non basta a qualificare automaticamente il tipo di falsità: occorre leggere la descrizione della condotta nella norma per capire se si riferisce a falsità materiale o ideologica.
- I militari possono qualificarsi pubblici ufficiali quando, nello svolgimento delle loro funzioni, esercitano poteri certificativi o autoritativi pertinenti alla funzione pubblica; in tal caso le certificazioni che rilasciano possono integrare reati comuni di falso ideologico se non si tratta di alterazione materiale.
- Le questioni di giurisdizione sono rilevabili d'ufficio in ogni stato del procedimento e possono portare alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria qualora il reato comune non rientri nella giurisdizione militare.
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