Sentenza n. 13400/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione oltre il termine di legge sulla domanda — prot. n. 43959 del 23 aprile 2025 — con cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento rilasciato in Spagna, Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 206/2007, ai fini dell’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di II grado (classe ADSS – Specializzazione per il sostegno); nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con istanza del 23 aprile 2025, il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, conseguito in Spagna, ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento, lamentando anche l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo ministeriale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine di conclusione senza adozione di un provvedimento. Il Collegio ha rilevato che il Ministero non si è pronunciato sulla domanda del 23 aprile 2025 e non ha neppure formulato richieste di integrazione documentale. Ha quindi ritenuto violato sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia il termine speciale stabilito dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui segue il termine di tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento, con un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, senza compenso, da attivarsi entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Nel procedimento di riconoscimento, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea, nel cui quadro deve essere esaminata la domanda della ricorrente.
d.lgs. 206/2007
Attua la direttiva 2005/36/CE e disciplina il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.
l. 241/1990
Il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento è stato ritenuto comunque decorso, concorrendo a fondare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento, senza adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di necessità di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’autorità competente di giustificare il protrarsi indefinito dell’inerzia e, decorso il termine applicabile, legittima l’azione contro il silenzio.
- In caso di accoglimento dell’azione contro il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
- Nel concludere un procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità di derivazione eurounitaria.
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