Cassazione Civile, Ordinanza n. 34689/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di tre soggetti privati nei confronti di un Comune, in forza di un atto di transazione stipulato tra le parti in relazione all’indennizzo dovuto per una espropriazione. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1579/2020, ha accolto solo parzialmente l’appello delle opponenti, limitatamente a un motivo, compensando per metà le spese di primo grado e confermando per il resto la decisione di prime cure. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti articolano tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. e degli artt. 1353 e 1371 c.c. in relazione all’interpretazione della clausola n. 4 della transazione del 23 marzo 2010, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che la riduzione del 25% concordata nella clausola n. 3 fosse subordinata al pagamento, entro 50 giorni, della somma di euro 163.172 in favore di una delle parti; 2) violazione dell’art. 42-bis del T.U. espropri e dell’art. 37 del d.P.R. 327/2001, assumendo l’illegittimità della decurtazione del 25% prevista in transazione, perché ricollegata a una disciplina poi dichiarata incostituzionale e non più applicabile; 3) violazione dell’art. 35 del d.P.R. 327/2001, sostenendo che la transazione, pur avendo previsto la revoca di qualsiasi procedimento ablativo, non potesse essere ricondotta a tale disciplina. La Corte di cassazione però rileva che i motivi non si confrontano con le rationes decidendi della sentenza impugnata e che si risolvono in censure non specificamente critiche della motivazione, integrando un "non motivo" ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i tre motivi non erano correlati alle rationes decidendi della sentenza d’appello e non contenevano una critica specifica della motivazione impugnata, come richiesto dall’art. 366, n. 4, c.p.c. Ha quindi condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune, liquidate in euro 6.200,00, oltre spese generali e accessori, nonché alla somma di euro 6.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come parametro ermeneutico del contratto nell’illustrazione del primo motivo di ricorso.
art. 1363 c.c.
Richiamato come parametro ermeneutico del contratto nell’illustrazione del primo motivo di ricorso.
art. 1366 c.c.
Richiamato come parametro ermeneutico del contratto nell’illustrazione del primo motivo di ricorso.
art. 1371 c.c.
Richiamato come parametro ermeneutico del contratto nell’illustrazione del primo motivo di ricorso.
art. 1353 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta condizione dell’efficacia della clausola transattiva.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Invocato dalle ricorrenti per contestare la decurtazione del 25% ritenuta nella transazione.
art. 37 d.P.R. 327/2001
Richiamato dalle ricorrenti per dedurre l’illegittimità della decurtazione collegata a una disciplina poi dichiarata incostituzionale.
art. 35 d.P.R. 327/2001
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l’erronea riconduzione della transazione alla disciplina espropriativa prevista dalla norma.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi non sono accompagnati da una critica specifica alla motivazione e non si confrontano con le rationes decidendi, configurando un "non motivo".
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna delle ricorrenti al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Cass. S.U. n. 7074/2017
Richiamata quale precedente sul requisito di specificità del motivo di impugnazione e sulla necessità di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
Cass. S.U. n. 23745/2020
Richiamata per ribadire che il motivo di ricorso deve costituire una critica specifica e autonoma rispetto alle ragioni della sentenza impugnata.
Cass. n. 9180/2016
Richiamata dalle ricorrenti a sostegno della tesi sull’inapplicabilità della disciplina espropriativa invocata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non formula una critica specifica e puntuale delle ragioni poste a base della decisione.
- La mera riproposizione di questioni di diritto astratte, senza collegamento con l’effettiva motivazione del giudice di merito, integra un "non motivo" sanzionato dall’inammissibilità ex art. 366, n. 4, c.p.c.
- La censura sull’interpretazione di una transazione o di una clausola negoziale deve misurarsi con l’effettivo percorso argomentativo del giudice di merito; in difetto, non è scrutinabile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, anche alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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