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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36289/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa dell'ente previdenziale per contributi dovuti alla Gestione separata relativi agli anni 2005 e 2006. In sede di riassunzione dopo una precedente cassazione, la Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi, assumendo che il termine di prescrizione decorresse dalle originarie scadenze di versamento e che non operasse sospensione per dolo ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. per la mancata compilazione del quadro RR. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26 ss., della L. n. 335 del 1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001 e del D.P.C.M. 14 giugno 2007, sostenendo che il termine di versamento per l'anno 2006 era stato prorogato e che, quindi, anche il termine di prescrizione doveva decorrere dalla nuova scadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che nel caso concreto tale scadenza era stata differita al 9 luglio 2007 in virtù del D.P.C.M. 14 giugno 2007, adottato in attuazione dell'art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997. Ne consegue che la sentenza impugnata, che aveva fatto decorrere il termine dal 18 giugno 2007 e aveva dichiarato tardivi gli atti dell'ente, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma per i contributi previdenziali ciò si innesta sulla specifica scadenza del pagamento dovuto.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; nel decisum la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione, limitandosi a ritenere fondato il motivo sulla decorrenza del termine di prescrizione.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    La Corte d'appello aveva escluso la sospensione per dolo; la Cassazione non affronta specificamente questo profilo, perché accoglie il ricorso sul diverso tema della proroga del termine di versamento.

  • art. 2, commi 26 ss., L. n. 335 del 1995

    Individua l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per i soggetti interessati.

  • art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997

    Stabilisce che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001

    Richiamato nel quadro dei termini di versamento dei tributi e, per rinvio, dei contributi previdenziali.

  • D.P.C.M. 14 giugno 2007

    Per i contribuenti interessati agli studi di settore ha differito il termine di versamento al 9 luglio 2007 senza maggiorazione; tale proroga rileva ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997

    Costituisce la base normativa del coordinamento tra termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331

    Norma richiamata per gli studi di settore cui il D.P.C.M. collegava la proroga dei versamenti.

  • L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Richiamata quale legge di conversione dell'art. 62-bis sui studi di settore.

  • L. n. 244 del 2007

    Citata per escludere che il differimento operasse soltanto per chi avesse concretamente aderito a un diverso regime fiscale, poiché la proroga riguardava tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di versamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza.
  • Quando una norma o un provvedimento proroga il termine di pagamento dei contributi, si sposta in avanti anche il dies a quo della prescrizione, poiché il credito non è ancora esigibile prima della nuova scadenza.
  • Ai fini della proroga dei versamenti collegata agli studi di settore, rileva il fatto oggettivo che il contribuente eserciti un'attività economica per la quale tali studi siano stati elaborati, non l'effettiva soggezione fiscale concreta a quegli studi.
  • La questione della sospensione della prescrizione per dolo resta assorbita se il giudice di legittimità accerta che la prescrizione non era comunque maturata alla data degli atti interruttivi o di riscossione.
  • Nel giudizio di cassazione, se il motivo investe correttamente la determinazione del termine di decorrenza della prescrizione ed è fondato sul testo delle norme che regolano la scadenza del pagamento, la sentenza che abbia dichiarato l'intervenuta prescrizione deve essere cassata con rinvio per nuovo esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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