Cassazione Civile, Ordinanza n. 01292/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso relativo ad accise/autotrasporti e dal conseguente provvedimento sanzionatorio emessi perché una società di autotrasporto aveva utilizzato in compensazione, solo il 16 gennaio 2013 e il 18 febbraio 2013, un credito d'imposta sul consumo di gasolio maturato nel 2011. In primo grado fu rigettata la pretesa tributaria sulla debenza dell'imposta tardivamente compensata, mentre furono annullate le sanzioni per asserite incertezze interpretative sulla disciplina. In appello, la contribuente ottenne l'accoglimento delle proprie ragioni e l'Ufficio fu respinto, perché il giudice regionale ritenne sostanzialmente equivalenti compensazione e rimborso, considerò tempestive le istanze del 2013 e valorizzò affidamento, buona fede e presunto ingiustificato arricchimento dell'erario. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 4, comma 3, d.P.R. 277/2000, sostenendo che la compensazione era tardiva; (2) violazione dell'art. 8 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 10 l. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ravvisato incertezze normative e, quindi, illegittimamente escluso le sanzioni. La contribuente resistette e propose ricorso incidentale condizionato, deducendo omessa pronuncia sull'interpretazione della riforma del 2012 e sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso incidentale condizionato della società, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di II grado di Bolzano in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il credito d'imposta per il trasporto merci doveva essere utilizzato, nel testo applicabile ratione temporis, entro il termine previsto dall'art. 4, comma 3, d.P.R. 277/2000, in compensazione entro l'anno solare di insorgenza oppure, per l'eccedenza, mediante rimborso entro i sei mesi successivi; tale termine ha natura decadenziale. Ha inoltre escluso che la modifica del 2012 avesse natura di interpretazione autentica e potesse applicarsi retroattivamente. La sentenza d'appello è stata quindi cassata perché fondata su una lettura non conforme ai principi consolidati di legittimità e su argomenti estranei alla disciplina fiscale, mentre le questioni sollevate dalla contribuente nel ricorso incidentale sono state rinviate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
"utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto ... Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno"
il termine per l'utilizzo del credito d'imposta è perentorio/decadenziale: il credito va compensato entro l'anno di insorgenza, con possibilità di rimborso della quota non compensata entro i sei mesi successivi, nel testo originario; anche nel testo modificato il termine resta decadenziale.
art. 61, comma 1, lett. b), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27
estensione del termine di compensazione "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto"
la modifica non è interpretazione autentica e non ha efficacia retroattiva; mantiene natura decadenziale del termine.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato come meccanismo di compensazione del credito d'imposta.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dall'Agenzia per contestare il rilievo dato dal giudice di merito a presunte incertezze normative ai fini dell'esclusione delle sanzioni.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dall'Agenzia per censurare l'affermazione di incertezze normative e di tutela dell'affidamento.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
parametro di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
parametro di ricorso per omessa pronuncia dedotto dalla società nel ricorso incidentale condizionato.
art. 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione agevolata non era applicabile alle sanzioni oggetto di lite perché collegate al tributo contestato e non riconducibili ai carichi estinti senza sanzioni.
art. 6, commi 1 e 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la disciplina richiamata non copriva la fattispecie, poiché la lite riguardava sia tributo sia sanzioni.
Massime di principio
- Nel credito d'imposta per il gasolio per autotrazione previsto per gli autotrasportatori, il termine per l'utilizzo in compensazione o per la richiesta di rimborso della quota non compensata è un termine decadenziale, anche se la norma non lo qualifica espressamente come tale.
- La distinzione tra compensazione e rimborso non è meramente nominalistica: si tratta di modalità diverse di esercizio del medesimo beneficio, ciascuna soggetta al proprio termine legale.
- La modifica normativa che amplia il termine di compensazione di un credito agevolativo non ha natura interpretativa autentica, salvo espressa qualificazione legislativa o presenza di un preesistente dubbio ermeneutico da risolvere; pertanto non si applica retroattivamente.
- In materia tributaria, la tutela dell'affidamento e la presenza di asserite incertezze interpretative non possono prevalere su un termine decadenziale fissato dalla legge per l'utilizzo di un'agevolazione fiscale.
- Una sentenza di merito che si fondi su argomenti estranei alla disciplina tributaria, o su una lettura incompatibile con orientamenti consolidati di legittimità, è suscettibile di cassazione.
- La definizione agevolata delle sanzioni non opera automaticamente quando la controversia investe anche il tributo principale e le sanzioni sono strettamente collegate ad esso.
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