Cassazione Penale, Sentenza n. 40839/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990), deducendo due vizi principali: 1) vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà circa l'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio, che il Tribunale avrebbe desunto in modo assertivo dalla presunta ripresa dell'attività di spaccio del padre (Roberto Carniti) sulla base di denaro, cellulari, appunti e di una missiva rinvenuti nell'abitazione di quest'ultimo; il ricorrente sosteneva che tali elementi non provavano il proprio coinvolgimento e che la missiva attestava l'intenzione di allontanarsi dal traffico di droga; 2) vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, argomentando che la missiva e l'assenza di ulteriori episodi di spaccio dopo l'arresto smentivano la necessità della custodia e che la conferma della misura sarebbe dipesa solo dalla mancata indicazione tempestiva di un luogo per gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e declinato in fatto, richiamando i limiti del sindacato di legittimità (art. 606, comma 1, c.p.p.) che impediscono alla Corte di riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione del giudice di merito. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito la sussistenza e l'attualità del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione sulla base degli esiti della perquisizione domiciliare del 4 giugno 2025 (rinvenimento di 20.360 euro in contanti, cinque cellulari di cui tre attivi, appunti con importi e quantità di stupefacente e una missiva verosimilmente a firma del ricorrente). La Corte ha ritenuto che tali elementi fossero coerenti con la tesi investigativa di una ripresa dell'attività illecita e che la missiva non fosse idonea, da sola, a provare un definitivo distacco dal traffico. Ha quindi confermato l'ordinanza impugnata indirettamente (dichiarando inammissibile il ricorso) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma che incrimina la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; la misura cautelare è stata applicata in relazione a indizi di gestione di attività di spaccio e alla gravità indiziaria che giustificava il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Limita il sindacato di legittimità ai vizi di motivazione e alla violazione di legge; la Corte ha ricordato che non può riconsiderare i fatti né sostituirsi al giudice del merito, valutando solo la tenuta logica e la congruità della motivazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in tema di condanna per inammissibilità e rilevanza della colpa nella determinazione della condanna pecuniaria, confermando l'applicabilità di sanzioni per ricorsi infondati o inammissibili salvo mancanza di colpa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni unite e sez. II) richiamata
Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023
Principio secondo cui la Corte di legittimità è giudice della motivazione e non può riqualificare i fatti; il controllo è limitato alla verifica della coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso per le misure cautelari in sede di legittimità deve indicare vizi di motivazione specifici e non limitarsi a una ricostruzione alternativa dei fatti; i motivi generici e assertivi sono inammissibili.
- La Corte di legittimità verifica la correttezza formale e logica della motivazione del giudice del merito; non è competente a riesaminare autonomamente la valutazione probatoria o a preferire una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per contestare il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione è necessario dimostrare l'illogicità o l'incongruenza specifica della valutazione cautelare; prove come ingenti somme di denaro, più telefoni attivi e appunti rilevanti rafforzano la valutazione di sussistenza del pericolo.
- Una dichiarazione o una missiva con espressione di volontà a desistere dall'attività illecita ha scarso valore se non corroborata da elementi concreti e duraturi che attestino il cambiamento di condotta; la storia criminale e precedenti specifici pesano nella valutazione del rischio di reiterazione.
- Per ottenere misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) il difensore deve proporre e soprattutto documentare alternative idonee a neutralizzare i rischi cautelari, indicando soluzioni concrete e tempestive (luogo idoneo, garanzie effettive).
- In sede di impugnazione è rischioso fondare il ricorso su mere asserzioni circa l'origine o la temporalità della documentazione sequestrata senza produrre elementi probatori specifici che ne dimostrino l'irrilevanza o l'estraneità al ricorrente.
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