Sentenza n. 12808/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3530/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per il valore di euro 500,00. Ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione e l’adozione delle misure necessarie a conformare l’azione amministrativa al giudicato. Ha inoltre chiesto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni sull’eventuale danno erariale derivante dall’inerzia amministrativa. Nel corso del giudizio è emerso che il Ministero aveva successivamente adempiuto, effettuando il pagamento delle somme dovute dopo il deposito del ricorso e dopo l’incardinamento della prima udienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l’Amministrazione ha posto in essere un’attività successiva integralmente satisfattiva, con il pagamento delle somme dovute, facendo venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha svolto la valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria e ha ritenuto che essa sarebbe stata accolta, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate, considerando l’esecuzione sopravvenuta del giudicato, mentre per la parte restante il Ministero è stato condannato secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione di euro 400,00 oltre accessori di legge in favore della ricorrente. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti, come richiesto dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e le misure necessarie per conformare l’Amministrazione al giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione richiamata quale fondamento della Carta elettronica del valore di euro 500,00 attribuita alla docente in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un’attività amministrativa successiva al ricorso soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità residua della decisione di merito.
- Quando l’adempimento dell’Amministrazione interviene dopo l’instaurazione del giudizio e rende integralmente soddisfatta la pretesa, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese.
- L’esecuzione sopravvenuta del giudicato dopo la proposizione del ricorso può giustificare una compensazione solo parziale delle spese; per la parte residua, trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale a carico dell’Amministrazione che ha adempiuto tardivamente.
- La trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta dal giudice amministrativo quando sia stata richiesta dalla parte per le valutazioni di competenza sull’eventuale danno erariale connesso all’inerzia amministrativa.
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