Cassazione Civile, Ordinanza n. 10715/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il socio, già accomandante di una s.a.s. poi cancellata dal registro delle imprese e sciolta senza liquidazione né distribuzione di attivo, ha ricevuto un atto di precetto da parte di un creditore sociale fondato su una sentenza resa nei confronti della società. Il creditore ha assunto che, in forza di una clausola contenuta nell’atto di scioglimento sociale, il socio si fosse assunto i debiti verso i creditori sociali. Il socio ha proposto opposizione al precetto deducendo che la clausola fosse stata erroneamente interpretata e che, pertanto, mancasse il titolo esecutivo o comunque il diritto di procedere in executivis nei suoi confronti. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello ha dichiarato tardivo l’appello ritenendo non applicabile la sospensione feriale dei termini. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 742/1969 e dell’art. 92 r.d. n. 12/1941, sostenendo che la domanda andasse qualificata, nella sostanza, come controversia sull’interpretazione della clausola contrattuale di assunzione dei debiti sociali e non come semplice opposizione al precetto; da ciò deriverebbe l’erroneità dell’esclusione della sospensione feriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che il ricorrente non avesse allegato né documentato come il Tribunale avesse qualificato l’opposizione, dato processuale decisivo ai fini dell’individuazione del regime di impugnazione e quindi anche del computo dei termini, secondo il principio dell’apparenza. In difetto di tale specificazione, non era possibile scrutinare la censura, con violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era comunque inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché l’opposizione del socio avverso il precetto notificato dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi contro la società integra sempre opposizione all’esecuzione, in quanto riguarda una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio e dunque il diritto del creditore di agire esecutivamente nei suoi confronti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamato per contestare l’esclusione della sospensione feriale dei termini; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamato come norma sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; la Corte non ne affronta l’applicazione nel merito.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Richiamato insieme alla disciplina sulla sospensione feriale; non è oggetto di autonoma decisione sul merito.
art. 366, n. 3, c.p.c.
La mancata allegazione e documentazione del fatto processuale decisivo relativo alla qualificazione dell’azione da parte del giudice di merito rende il ricorso inammissibile.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile anche perché la questione proposta è già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del regime di impugnazione e del computo dei termini per impugnare, rileva la qualificazione data alla domanda dal giudice di merito secondo il principio dell’apparenza; chi contesta tale qualificazione deve allegare e, se necessario, dimostrare nel ricorso il fatto processuale decisivo.
- Il ricorso per cassazione deve contenere l’esatta rappresentazione dei fatti processuali necessari a valutare la censura: l’omissione dell’allegazione di un fatto decisivo di rito comporta inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c.
- L’opposizione proposta dal socio avverso il precetto intimato dal creditore sociale, quando il titolo esecutivo è stato formato contro la società, integra opposizione all’esecuzione perché investe il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti del socio, cioè una condizione dell’azione esecutiva.
- Se una questione è già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità in modo conforme, il ricorso che la riproponga senza offrire argomenti idonei a mutare l’orientamento è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10596/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10597/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10598/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10599/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →