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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46056/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bianciotto ha impugnato la sentenza che lo condannava per il delitto di cui agli artt. 56 e 353 c.p. (turbativa d'asta, nella forma tentata). I motivi di ricorso: 1) censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute dalla difesa inutilizzabili ex art. 354 c.p.p. e dunque non valutabili dal giudice di merito; 2) contestazione della qualificazione giuridica del fatto: la difesa sosteneva che l'azione fosse inidonea a interferire con la procedura di gara e avrebbe dovuto essere qualificata come reato impossibile, non come tentativo; 3) lamentela di eccessività della pena inflitta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Motivazioni principali: (i) la questione relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese non era stata proposta nei precedenti gradi di giudizio ed è quindi preclusa nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 627, comma 4, c.p.p.; (ii) sulla qualificazione del fatto la Corte d'appello ha correttamente ritenuto configurabile il tentativo di turbativa d'asta (artt. 56 e 353 c.p.), in quanto l'offerta di denaro era idonea ad eliminare la concorrenza e fu presa in considerazione da uno dei partecipanti, escludendo l'ipotesi del reato impossibile; (iii) la censura sulla pena è generica e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la determinazione della pena. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art. 16 D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)

    Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma; la Corte rileva la correttezza dell'uso di questa modalità procedurale

  • art. 627, comma 4, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di dedurre nel giudizio di rinvio nullità o inutilizzabilità non sollevate nei precedenti gradi, applicando la regola di definitività dettata dalla norma

  • art. 354 c.p.p.

    La difesa invocava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese; la Corte ha osservato che tale questione non era stata tempestivamente proposta nei gradi precedenti e pertanto non è esaminabile ora

  • art. 56 c.p.

    Norma sul tentativo: la Corte ha confermato che, nonostante il mancato conseguimento dell'evento, l'azione idonea a realizzarlo integra il tentativo

  • art. 353 c.p.

    Turbativa d'asta: la Corte d'appello ha ricostruito il fatto nella fattispecie di cui a tale articolo e la Cassazione ne ha condiviso la qualificazione, anche nella forma tentata

  • art. 49 cod. pen.

    Concetto di reato impossibile per inidoneità assoluta del mezzo: la Corte ha escluso il reato impossibile perché gli atti del ricorrente erano ex ante idonei al raggiungimento dello scopo

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio alla Corte d'appello sono precluse le nullità, inammissibilità o inutilizzabilità non dedotte nei precedenti gradi: questioni procedurali di utilizzabilità di prove devono essere sollevate tempestivamente o si perdono.
  • La qualificazione di tentativo va mantenuta quando l'azione dell'agente, valutata ex ante, è idonea a conseguire lo scopo criminoso anche se l'evento non si realizza perché la vittima rifiuta o per altre circostanze esterne; il reato è invece impossibile solo quando il mezzo è strutturalmente e assolutamente inidoneo.
  • L'offerta di denaro volta a indurre l'astensione da una gara pubblica può integrare il tentativo di turbativa d'asta se l'offerta è concreta, tempestiva e rilevante e viene considerata dal destinatario.
  • Le censure generiche sulla determinazione della pena senza un confronto puntuale con la motivazione di merito difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
  • Quando il procedimento è trattato con contraddittorio scritto (art. 23 comma 8 D.L. 137/2020 e succ. mod.), le parti devono curare la presentazione scritta delle eccezioni processuali e probatorie; omissioni nelle fasi precedenti possono essere decisive.

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