Cassazione Penale, Sentenza n. 46056/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bianciotto ha impugnato la sentenza che lo condannava per il delitto di cui agli artt. 56 e 353 c.p. (turbativa d'asta, nella forma tentata). I motivi di ricorso: 1) censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute dalla difesa inutilizzabili ex art. 354 c.p.p. e dunque non valutabili dal giudice di merito; 2) contestazione della qualificazione giuridica del fatto: la difesa sosteneva che l'azione fosse inidonea a interferire con la procedura di gara e avrebbe dovuto essere qualificata come reato impossibile, non come tentativo; 3) lamentela di eccessività della pena inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Motivazioni principali: (i) la questione relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese non era stata proposta nei precedenti gradi di giudizio ed è quindi preclusa nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 627, comma 4, c.p.p.; (ii) sulla qualificazione del fatto la Corte d'appello ha correttamente ritenuto configurabile il tentativo di turbativa d'asta (artt. 56 e 353 c.p.), in quanto l'offerta di denaro era idonea ad eliminare la concorrenza e fu presa in considerazione da uno dei partecipanti, escludendo l'ipotesi del reato impossibile; (iii) la censura sulla pena è generica e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la determinazione della pena. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art. 16 D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma; la Corte rileva la correttezza dell'uso di questa modalità procedurale
art. 627, comma 4, c.p.p.
La Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di dedurre nel giudizio di rinvio nullità o inutilizzabilità non sollevate nei precedenti gradi, applicando la regola di definitività dettata dalla norma
art. 354 c.p.p.
La difesa invocava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese; la Corte ha osservato che tale questione non era stata tempestivamente proposta nei gradi precedenti e pertanto non è esaminabile ora
art. 56 c.p.
Norma sul tentativo: la Corte ha confermato che, nonostante il mancato conseguimento dell'evento, l'azione idonea a realizzarlo integra il tentativo
art. 353 c.p.
Turbativa d'asta: la Corte d'appello ha ricostruito il fatto nella fattispecie di cui a tale articolo e la Cassazione ne ha condiviso la qualificazione, anche nella forma tentata
art. 49 cod. pen.
Concetto di reato impossibile per inidoneità assoluta del mezzo: la Corte ha escluso il reato impossibile perché gli atti del ricorrente erano ex ante idonei al raggiungimento dello scopo
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio alla Corte d'appello sono precluse le nullità, inammissibilità o inutilizzabilità non dedotte nei precedenti gradi: questioni procedurali di utilizzabilità di prove devono essere sollevate tempestivamente o si perdono.
- La qualificazione di tentativo va mantenuta quando l'azione dell'agente, valutata ex ante, è idonea a conseguire lo scopo criminoso anche se l'evento non si realizza perché la vittima rifiuta o per altre circostanze esterne; il reato è invece impossibile solo quando il mezzo è strutturalmente e assolutamente inidoneo.
- L'offerta di denaro volta a indurre l'astensione da una gara pubblica può integrare il tentativo di turbativa d'asta se l'offerta è concreta, tempestiva e rilevante e viene considerata dal destinatario.
- Le censure generiche sulla determinazione della pena senza un confronto puntuale con la motivazione di merito difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
- Quando il procedimento è trattato con contraddittorio scritto (art. 23 comma 8 D.L. 137/2020 e succ. mod.), le parti devono curare la presentazione scritta delle eccezioni processuali e probatorie; omissioni nelle fasi precedenti possono essere decisive.
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