Sentenza n. 474/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento ‐ della nota del Comune di Milano del 21 ottobre 2025, con cui quest'ultimo ha consentito solo parzialmente l'accesso alla documentazione richiesta dal RTI Eco Fly con istanza del 17 ottobre 2025, nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto misto n. 38/2024 - CIG B4FA2783E1 (la "Gara"). ‐ di ogni altro atto precedente, conseguente, connesso e/o presupposto; per l'accertamento e la declaratoria del diritto del RTI Eco Fly ad accedere ai documenti richiesti con l'Istanza ai sensi dell'art. 22 ss. della l. n. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023; nonché per la condanna del Comune di Milano a provvedere all'esibizione (mediante estrazione di copia) della documentazione integrale richiesta con l'istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Milano del 21 ottobre 2025, nella parte in cui aveva consentito solo parzialmente l'accesso alla documentazione di gara relativa a un raggruppamento concorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI Eco Fly ha impugnato la nota con cui il Comune di Milano, nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un appalto misto, aveva consentito soltanto parzialmente l'accesso alla documentazione di gara del RTI Altair, oscurandone una parte essenziale per ragioni di riservatezza. Il ricorso chiedeva l'annullamento del diniego parziale, l'accertamento del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, nonché la condanna dell'amministrazione all'esibizione integrale dei documenti. Nel corso del giudizio, una precedente sentenza della stessa Sezione aveva accolto il ricorso proposto dal RTI Altair contro l'ostensione parziale della documentazione del RTI Eco Fly. In conseguenza di tale pronuncia, il Comune ha annullato la nota impugnata e ha trasmesso al RTI Eco Fly, il 5 gennaio 2026, la versione integrale della documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva integralmente accolto l'istanza di accesso e che la parte ricorrente aveva conseguito in concreto il bene della vita perseguito. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'andamento del giudizio e della condotta processuale dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il ricorso era fondato sul diritto di accesso documentale ai sensi della disciplina generale sull'accesso agli atti amministrativi.
artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023
Il ricorso richiamava la disciplina speciale dell'accesso nella materia dei contratti pubblici.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento integralmente satisfattivo e il ricorrente consegue in concreto il bene della vita perseguito.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, durante il giudizio, l'amministrazione annulla l'atto di diniego o di accoglimento parziale e rende integralmente disponibile la documentazione richiesta, assicurando al ricorrente il conseguimento concreto del bene della vita perseguito.
- Nel giudizio in materia di accesso, l'integrale ostensione dei documenti richiesti successiva alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario decidere nel merito la legittimità del diniego originario.
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