Ordinanza n. 732/2026 - Bari, Sezione 2
per la dichiarazione di nullità o l’annullamento quanto al ricorso introduttivo depositato il 19.6.2025: - della delibera di Giunta regionale della Puglia n. 527 del 16 aprile 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 12 maggio 2025, nella parte in cui conferma il contenuto di precedenti delibere di Giunta regionale della Puglia già annullate con sentenza passata in giudicato e riduce nuovamente la tariffa per tutti i posti letto delle RSA r.r. n. 3/2005 ad euro100,33; nonché - per quanto possa occorrere, della nota dell’Area sociosanitaria dell’Azienda sanitaria locale di Taranto, prot. n. 8904 del 18 aprile 2025, con la quale sono state liquidate solo parzialmente le fatture emesse per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 marzo 2025, applicando a far data dal 1° gennaio 2025 la tariffa di euro 100,33 al giorno per ogni posto letto della RSA r.r. n. 3/2005 gestita dalle ricorrenti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti depositati il 6.10.2025: - della delibera di Giunta regionale della Puglia n. 961 del 7 luglio 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 28 luglio 2025, nella parte in cui si limita ad abrogare, senza annullarla, la delibera di Giunta regionale n. 527 del 16 aprile 2025, già gravata con il ricorso introduttivo; nonché - per quanto possa occorrere, della delibera del Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Taranto n. 861 del 1° luglio 2025, comunicata con nota dell’Area sociosanitaria dell’Azienda sanitaria locale di Taranto, prot. n. 146598 del 3 luglio 2025, nella parte in cui è stata definita la programmazione per l’acquisto delle prestazioni per il II semestre 2025 della RSA gestita dalle ricorrenti, facendo applicazione della tariffa stabilita dalla delibera di Giunta regionale n. 527 del 16 aprile 2025; - della nota dell’Area sociosanitaria dell’Azienda sanitaria locale di Taranto, prot. n. 175544 dell’8 agosto 2025, con la quale sono state liquidate solo parzialmente le fatture emesse per il periodo 1° gennaio 2025 - 30 giugno 2025, continuando ad applicare a far data dal 1° gennaio 2025 la tariffa di euro 100,33 al giorno per ogni posto letto della RSA r.r. n. 3/2005 gestita dalle ricorrenti, come stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 527 del 16 aprile 2025; - della nota dell’Area sociosanitaria dell’Azienda sanitaria locale di Taranto, prot. n. 208610, del 2 ottobre 2025, con la quale sono state liquidate solo parzialmente le fatture emesse per il periodo 1° luglio 2025 - 29 luglio 2025, ancora in applicazione della tariffa di euro 100,33 al giorno per ogni posto letto della RSA r.r. n. 3/2005 gestita dalle ricorrenti, come stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 527 del 16 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere regionali e atti dell'ASL di applicazione della tariffa di euro 100,33 al giorno per posto letto delle RSA disciplinate dal regolamento regionale n. 3/2005
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la delibera della Giunta regionale della Puglia n. 527 del 16 aprile 2025, nella parte in cui avrebbe confermato il contenuto di precedenti delibere regionali già annullate con sentenza passata in giudicato e nuovamente ridotto a euro 100,33 la tariffa per tutti i posti letto delle RSA disciplinate dal regolamento regionale n. 3/2005. Sono stati inoltre impugnati gli atti dell'ASL di Taranto con cui le fatture relative a diversi periodi del 2025 sono state liquidate solo parzialmente, applicando retroattivamente dal 1° gennaio 2025 la tariffa ridotta. Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato la successiva delibera regionale n. 961 del 7 luglio 2025, ritenuta illegittima perché limitata ad abrogare, senza annullarla, la delibera n. 527/2025, nonché gli ulteriori atti dell'ASL relativi alla programmazione degli acquisti e alla liquidazione parziale delle fatture, ancora fondati sulla tariffa di euro 100,33. Il testo dell'ordinanza non esamina nel merito i motivi di nullità o annullamento dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto le istanze della Regione Puglia di rinvio dell'udienza, presentate per consentire ulteriori approfondimenti istruttori e valutazioni sulla possibile integrazione o modifica dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha rilevato che la Regione ha formalmente avviato un complesso riesame della disciplina contenuta nelle delibere n. 527/2025 e n. 961/2025, finalizzato anche a deflazionare il contenzioso, e che l'attività amministrativa è stata rappresentata come ancora in corso per la mancata trasmissione di atti essenziali da parte delle ASL, necessari per il corretto esercizio del potere di autotutela o riforma. Ritenuti sussistenti i presupposti, il TAR ha rinviato la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 22 settembre 2026, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure, sulla nullità o annullabilità degli atti, né sulla domanda principale.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa quando l'amministrazione dimostri l'avvio di un concreto e complesso riesame degli atti impugnati, diretto alla loro possibile integrazione o modifica e potenzialmente idoneo a deflazionare il contenzioso.
- La mancata disponibilità di atti essenziali detenuti da soggetti terzi può giustificare il differimento della decisione amministrativa di autotutela o riforma, se la loro acquisizione è necessaria per il corretto esercizio del potere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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