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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32121/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia del 15/11/2022 che aveva annullato il sequestro preventivo relativo al capo 32) ma aveva confermato, nei restanti profili, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (nei confronti della Latempa Metalli Srl) e per equivalente (nei confronti di Giovanni Latempa) del profitto ricollegabile al reato continuato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. 74/2000, capo 30). I ricorrenti deducevano: errata applicazione delle norme penali e tributarie perché i costi erano effettivamente sostenuti e quindi non potevano costituire profitto; distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture che avrebbe escluso il reato; vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, con contestazione dell'uso di conversazioni ambientali e della qualificazione di "società cartiere"; omissione di motivazione su due fatture oggetto di indagine e sulla prova di restituzione dei pagamenti; e contraddizioni motivazionali circa l'entità degli acquisti in nero rispetto al fatturato.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi in larga parte inammissibili per genericità o proposti per vizi non consentiti e, in parte, comunque infondati. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato l'esistenza del fumus del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. 74/2000) anche laddove le fatture risultano soggettivamente inesistenti, precisando che la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva non esclude la configurabilità del reato. Ha inoltre chiarito che la regola tributaria dell'indeducibilità dei costi correlati ad attività illecite non incide sulla configurabilità del reato penale e che, nel contesto cautelare, il requisito richiesto è il mero fumus. Le doglianze sulla motivazione e sulle presunte contraddizioni sono state considerate generiche o non decisive. In sintesi il ricorso è stato respinto e l'ordinanza del Tribunale di Brescia è sostanzialmente confermata nei suoi esiti rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    La Corte conferma che l'uso di fatture o documenti relativi ad operazioni inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta senza distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva; la soggettiva inesistenza non esclude il reato quando le fatture sono strumentali alla frode fiscale

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Richiamato solo per distinguere il reato di emissione di fatture da parte degli emittenti (reato diverso rispetto a quello contestato all'acquirente)

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Citato tra le norme richiamate in tema di reati tributari, senza incidenza diversa rispetto ai principi esposti sull'inesistenza delle operazioni

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato come norma generale di riferimento tra gli articoli contestati, senza interpretazione specifica oltre quella processuale

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma processuale rilevante nel contesto del riesame e delle impugnazioni dei provvedimenti cautelari, utilizzata per valutare la legittimità del provvedimento impugnato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La Corte individua i limiti di sindacato in Cassazione sulla motivazione: è deducibile la mera apparente motivazione ma non ogni vizio logico-manifestamente illogico

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamata la regola che il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestri è ammesso solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, solo per inesistenza o mera apparenza della stessa

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla contestazione di concorso di persone nel reato; la Corte valuta la rilevanza fattuale richiesta per il fumus

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamata in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere: la Corte precisa che il reato associativo non era base esclusiva del provvedimento cautelare reale ma era rilevante nel quadro fattuale

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 (mod. dall'art. 8 D.L. 16/2012)

    La Corte puntualizza che la regola di indeducibilità ai fini tributari è una regola per l'accertamento fiscale e non esclude di per sé la configurabilità del reato penale di dichiarazione fraudolenta

  • art. 109 T.U.I.R.

    Richiamato nel ricorso dai difensori in tema di deducibilità, ma la Corte ritiene irrilevante ai fini penali rispetto al fumus

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. (L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma richiamata in ordine alle richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse alla Corte; non rilevante ai fini dell'interpretazione della fattispecie sostanziale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Citato per delimitare i vizi sindacabili in cassazione: non ricomprende ogni illogicità manifesta della motivazione quando si impugna un provvedimento cautelare

Massime di principio

  • In materia di reati tributari, la distinzione tra fatture "oggettivamente" e "soggettivamente" inesistenti non esclude, di per sé, la configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta: l'uso di documenti che attestano operazioni inesistenti può integrare il reato anche se i costi sono effettivamente sostenuti.
  • La regola fiscale che rende indeducibili costi riconducibili ad attività illecite è una norma per l'accertamento tributario e non impedisce l'accertamento del reato penale quando esistono indizi che i costi sono strumentali a una frode (es. uso di 'società cartiere').
  • Nei giudizi cautelari su sequestri finalizzati alla confisca il giudice valuta il mero fumus del reato: la prova richiesta è di livello cautelare e non è necessario il pieno accertamento di merito; documentazione generica o contraddittoria difficilmente è sufficiente a escludere il fumus.
  • In Cassazione i ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali sono ammessi solo per violazione di legge; i rilievi che attengono alla mera valutazione logico-fattuale o alla semplice illogicità della motivazione sono spesso inammissibili.
  • Per contrastare efficacemente accuse basate su fatture inesistenti, è determinante fornire prove concrete dell'effettivo esborso e della natura determinabile del costo (pagamenti tracciabili, documentazione integrativa, evidenze che le fatture non provenivano da "cartiere").
  • Le conversazioni intercettate possono essere utilizzate per ricostruire il modus operandi e il prezzo del servizio (es. percentuali corrisposte per false fatturazioni), ma non sono l'unico elemento che il giudice può valutare: la valutazione complessiva degli atti resta determinante.
  • Le doglianze generiche che non confutano specificamente la ricostruzione fattuale del giudice del riesame sono destinate a essere dichiarate inammissibili; i motivi devono confrontarsi con i passaggi logici-giuridici essenziali del provvedimento impugnato.
  • Quando si opera tramite intermediari (es. acquistare da un intermediario che poi emette fatture), la consapevolezza o la partecipazione al circuito di fatturazioni fittizie può comportare responsabilità anche per l'acquirente, se emerge adesione al pactum sceleris o modalità sistematiche di copertura fiscale.

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