Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34519/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione ad uso abitativo di un appartamento in Roma. Il conduttore aveva comunicato ai locatori la volontà di non rinnovare il contratto, ma non aveva rilasciato l'immobile; i locatori avevano quindi ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre quindicimila euro, invocando l'art. 1591 c.c. e gli oneri accessori, e avevano poi intimato sfratto per finita locazione conseguendo l'ordinanza di rilascio. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il conduttore aveva chiesto la manleva della convivente, sostenendo in cassazione che la Corte d'appello avesse errato nell'applicare la disciplina della successione nel contratto di locazione ex art. 6 l. n. 392/1978, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988, perché non avrebbe considerato il subentro della convivente nel rapporto locatizio. Il ricorso lamentava inoltre violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., ma senza individuare un effettivo errore di diritto della sentenza impugnata. I locatori hanno resistito con controricorso; la convivente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il controricorso dei locatori inammissibile per difetto di valida asseverazione della notifica, ma ha comunque rigettato il ricorso. Ha osservato che il motivo era generico e non coglieva la ratio della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva escluso il subentro della convivente nel contratto, rilevando l'assenza di un accordo formalizzato tra i conviventi e la mancanza di un rapporto diretto della convivente con i locatori; aveva inoltre considerato che il recesso del conduttore era intervenuto dopo la disgregazione del nucleo familiare di fatto. In via ulteriore, la Cassazione ha evidenziato che il conduttore, rimasto unico titolare del rapporto locatizio, non aveva restituito l'immobile e si era opposto al rilascio, risultando quindi inadempiente; tale circostanza rendeva comunque infondato il ricorso. Spese compensate/nulla per le spese per mancata valida costituzione della parte resistente, e disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    richiamato quale base della domanda monitoria per il mancato rilascio dell'immobile dopo la cessazione del rapporto

  • art. 6 l. n. 392/1978

    la Corte esclude che, nel caso concreto, sussistessero i presupposti per la successione nel contratto di locazione da parte del convivente

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente in combinazione con l'art. 360 c.p.c., ma senza una concreta individuazione di un vizio motivazionale o di diritto

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    invocato come parametro del ricorso, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la ratio decidendi

  • art. 375 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale secondo il rito accelerato

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato cui rapportare l'ulteriore importo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: una critica generica o non mirata alla specifica argomentazione decisiva conduce al rigetto.
  • La successione nel contratto di locazione in favore del convivente non può essere affermata in via automatica sulla sola base della precedente convivenza, occorrendo la sussistenza dei presupposti rilevanti in concreto secondo la disciplina applicabile e la motivazione del giudice di merito.
  • Quando il conduttore resta unico titolare del rapporto locatizio e non rilascia l'immobile dopo la cessazione della locazione, permane la sua responsabilità per il mancato rilascio e il relativo debito ex art. 1591 c.c.
  • La contestazione del subentro del convivente nel rapporto locatizio richiede allegazioni specifiche e un effettivo attacco alle ragioni per cui il giudice di merito abbia escluso tale subentro; la mera evocazione di principi astratti non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaRicorso per cassazioneInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.