Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09344/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello deducendo vizio motivazionale in relazione alla valutazione di inattendibilità del teste Emilio Fonti. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non credibili le dichiarazioni testimoniali poste a confronto con le altre emergenze istruttorie, chiedendo l'annullamento della decisione. La Suprema Corte rileva però che il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e delle fonti di prova, senza individuare specifici travisamenti, ed è quindi non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali, volte a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio, mentre la motivazione della Corte d'appello era logica, congrua e immune da vizi di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente come limite del sindacato di legittimità, che non consente una rivalutazione del merito e delle prove se non nei ristretti casi di travisamento o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito o di diversa ponderazione delle prove testimoniali, salvo che siano dedotti specifici travisamenti delle emergenze processuali o manifeste contraddizioni della motivazione.
  • La valutazione dell'attendibilità di un testimone è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione логica, coerente e non congetturale.
  • Per superare una motivazione di inattendibilità del teste non basta contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti: occorre indicare puntualmente errori decisivi nella lettura delle prove o vizi logici effettivi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.