Sentenza n. 4033/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 204/2025 - RG n. 2819/2024, pubblicata in data 19/02/2025, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda sezione civile in funzione del Giudice del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva riconosciuto due annualità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo complessivo di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 204/2025, pubblicata il 19 febbraio 2025, aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per due annualità già maturate, per un valore nominale complessivo di 1.000 euro. La pronuncia non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È stata inoltre notificata in forma esecutiva all'Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato né ha accreditato l'importo dovuto. La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alle spese e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e ritualmente notificata, produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato obbligo conformativo e ordinatorio, consistente nel far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e non risultava alcuna esecuzione, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, assegnando la Carta elettronica e accreditando l'importo nominale complessivo di 1.000 euro. Il TAR ha nominato fin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Sono state poste a carico del Ministero anche le spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, la restituzione del contributo unificato e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione presuppone, per l'esecuzione coattiva della condanna pecuniaria, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, termine che nel caso concreto risultava decorso.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Costituisce la base specifica per l'applicazione della penalità di mora in caso di mancata esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca a un privato una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, l'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, della sua notificazione in forma esecutiva e del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consente al giudice di ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte vittoriosa, qualora l'Amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere applicata per incentivare l'esecuzione del giudicato e può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrendo dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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