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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14160/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso e ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. La condanna per il reato contestato è dunque rimasta confermata.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una violazione del codice della strada. L'unico motivo di ricorso denunciava in modo generico il difetto di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo una presunta carenza grafica della motivazione e un mero rinvio per relationem all'apparato argomentativo di primo grado. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva invece esaminato compiutamente sia i profili di responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio, rendendo infondata la censura.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice per la quale era stata confermata la condanna in appello; il testo non consente di ricavare oltre il mero richiamo formale alla disposizione violata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte applica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso per cassazione che deduca in modo generico il difetto di motivazione, quando la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato i punti decisivi della responsabilità e del trattamento sanzionatorio.
  • La censura di motivazione non può essere accolta se si risolve nell'allegazione apodittica di una carenza grafica o di una motivazione per relationem, senza confrontarsi con il contenuto concreto della decisione di merito.
  • In sede di legittimità, la motivazione è sufficiente quando consenta di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito sulle questioni rilevanti, anche se sintetica.
  • Il rigetto del ricorso comporta, in mancanza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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