Cassazione Penale, Sentenza n. 35167/2026 del 01/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 17 novembre 2025, aveva dichiarato il ricorrente e altri proprietari del fabbricato condominiale responsabili, in concorso, della contravvenzione prevista dagli artt. 110 e 677, commi primo e terzo, c.p., per avere omesso i lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone derivante dal grave degrado dell’edificio, accertato a Palermo il 10 ottobre 2018; ciascuno era stato condannato a 450 euro di ammenda. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 677, terzo comma, c.p., sostenendo che non fosse provato un pericolo concreto di crollo per le persone; (2) violazione degli artt. 157 e 161 c.p., deducendo che la permanenza era cessata nel luglio 2020, con l’avvio delle opere di messa in sicurezza, e che il termine quinquennale di prescrizione era quindi decorso prima della sentenza; (3) vizio di omessa motivazione sulla richiesta di declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Sul primo, ha giudicato corretta la qualificazione ai sensi dell’art. 677, terzo comma, c.p.: le annotazioni di polizia giudiziaria e i sopralluoghi descrivevano l’edificio parzialmente privo di copertura, con gravi carenze strutturali, solai danneggiati e avallati, copertura lignea fatiscente e vano scala precario; inoltre, il piano seminterrato era abitato. Tali circostanze sostenevano il concreto pericolo per le persone, mentre le censure chiedevano una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. Sul secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la Corte ha ribadito che la contravvenzione è permanente e che la permanenza prosegue finché non cessa il pericolo; l’avvio dei lavori nel luglio 2020 non ne ha determinato la cessazione, poiché le opere non erano ancora terminate nell’agosto 2021 e, al 3 giugno 2024, non risultava presentata al Comune l’attestazione di fine lavori. Il reato non era dunque prescritto alla data della sentenza impugnata; la doglianza di omessa motivazione è stata ritenuta infondata anche alla luce dell’indicazione implicita contenuta nella sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 677 c.p.
Le fattispecie si differenziano da quella oggetto del terzo comma in quanto quest'ultima interviene nel caso in cui dalla condotta omissiva descritta ai commi precedenti, derivi pericolo per le persone, mentre, nei primi due commi, il pericolo è soltanto generico.
Il terzo comma dell’art. 677 c.p. si applica quando dall’omissione dei lavori necessari deriva un pericolo per le persone; i primi due commi riguardano invece una situazione di pericolo generico.
art. 157 c.p.
Come noto la contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato;
Il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, che si verifica quando viene meno il pericolo per la pubblica incolumità.
art. 161 c.p.
Ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato (Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Rv. 274368 - 01).
La permanenza cessa quando viene meno la situazione antigiuridica per iniziativa dell’obbligato o altra causa; se la condotta continua durante il procedimento e l’imputazione indica soltanto la data di accertamento, cessa con la sentenza di primo grado.
art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, prevista dall’art. 677 c.p., è permanente e a condotta omissiva: la permanenza dura finché non cessa il pericolo per la pubblica incolumità.
- Quando la condotta omissiva dell’art. 677 c.p. determina un pericolo per le persone, la fattispecie ricade nel terzo comma; il pericolo generico è invece riconducibile ai primi due commi.
- L’inizio dei lavori di messa in sicurezza non determina, da solo, la cessazione della permanenza: occorre che venga meno la situazione di pericolo, da accertare sulla base delle circostanze concrete.
- Se il pericolo permane durante il procedimento e il capo d’imputazione indica soltanto la data di accertamento del reato, la permanenza cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado.
- Le censure che contestano la ricostruzione fattuale del pericolo non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto e la motivazione del giudice di merito è adeguata e coerente.
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