Cassazione Civile, Ordinanza n. 10446/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia origina da una lite societaria relativa al valore della quota sociale di una società in accomandita semplice, riconosciuto alle eredi di una socia deceduta all’esito della cessazione del rapporto sociale. Nel giudizio di merito era stata esclusa la tesi dell’intestazione fiduciaria della quota in capo alla dante causa delle eredi, perché non risultava provato il pactum fiduciae e, in particolare, l’obbligo di ritrasferimento del bene al fiduciante o a soggetto da questi indicato; la Corte d’appello aveva anche ritenuto necessaria la forma scritta. In sede di legittimità, il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile sul rilievo che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e che i motivi ulteriori erano assorbiti. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., le ricorrenti deducevano che la Cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo, avendo dato per definitivamente accertata la mancata prova dell’obbligo di ritrasferimento, mentre tale punto sarebbe stato ancora controverso e dipendente dall’omesso esame delle prove orali richieste; sostenevano inoltre che l’applicazione del principio della ragione più liquida avrebbe impedito l’esame delle censure decisive sulla prova del patto fiduciario. Le controricorrenti resistevano chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non ricorresse alcun errore percettivo revocatorio: la precedente ordinanza non aveva confuso l’esistenza o inesistenza di un fatto processuale, ma aveva consapevolmente valutato che la censura investiva un accertamento di merito sulla mancanza di prova del pactum fiduciae e dell’obbligo di ritrasferimento, dunque non sindacabile in revocazione. Anche il richiamo alla ragione più liquida è stato qualificato come possibile errore di giudizio, non come errore di fatto. Parimenti, l’assorbimento dei motivi relativi alla prova testimoniale è stato ritenuto frutto di una valutazione giuridica e non di una falsa percezione degli atti. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile; le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
delimita il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione ai soli errori revocatori, non agli errori di giudizio o di valutazione del merito
art. 342 c.p.c.
richiamato per affermare che i motivi di appello sulla prova testimoniale erano stati ritenuti inammissibili per genericità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, ove dovuto
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la determinazione dell'importo del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- L’errore revocatorio della sentenza di Cassazione è configurabile solo quando il giudice di legittimità abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto processuale positivamente acquisito o escluso agli atti; non basta dedurre una diversa lettura delle risultanze processuali o una diversa valutazione giuridica del motivo.
- Non è proponibile revocazione quando la precedente decisione abbia dichiarato inammissibile il ricorso perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito o perché le censure non evidenziano un fatto decisivo omesso, trattandosi di errori di giudizio e non di percezione.
- L’assorbimento di motivi ulteriori disposta dalla Cassazione in presenza di una ratio decidendi ritenuta assorbente non integra, di per sé, errore revocatorio, se deriva da una valutazione giuridica della non idoneità delle ulteriori censure a scalfire la decisione centrale.
- La denuncia di omessa ammissione o mancato esame di prove è utilmente scrutinabile solo se la prova dedotta è concretamente decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza l’esito fondato sulle altre risultanze istruttorie; altrimenti la censura resta meramente valutativa e non può fondare revocazione.
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