Sentenza n. 619/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento della Questura di -OMISSIS- assunto al prot. n. 14892 del 29.01.2026, notificato il 30.01.2026, di diniego del rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta del gioco mediante apparecchi VLT
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere acquistato un'azienda già destinata all'esercizio di una sala VLT, ha chiesto il rilascio a proprio nome della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. La Questura ha negato il titolo perché i locali si trovavano a meno di 400 metri da un luogo di culto e da un poliambulatorio, ritenendo applicabile il divieto previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. Veneto n. 38/2019 per le nuove installazioni. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 88 T.U.L.P.S. e del principio di personalità della licenza, sostenendo che la revoca del titolo della cedente non potesse produrre effetti nei suoi confronti; erronea qualificazione della domanda come nuova installazione, anziché come prosecuzione di un'attività preesistente esentata dai limiti distanziometrici ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione quanto alla continuità aziendale e alla temporanea inattività dei locali; violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza per avere attribuito rilievo definitivo alla sentenza del TAR che aveva confermato la revoca della licenza della cedente, benché appellata; erronea qualificazione dei luoghi sensibili e mancata verifica della loro effettiva natura e della loro preesistenza; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per asserita introduzione nel provvedimento finale di motivi ostativi nuovi rispetto al preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la licenza della cedente fosse stata revocata prima della cessione dell'azienda e che la sentenza del TAR confermativa della revoca, pur appellata, fosse immediatamente esecutiva poiché non sospesa. Al momento della domanda della cessionaria, quindi, l'attività di gioco non era assistita da un valido titolo autorizzatorio e non poteva qualificarsi come attività esistente ai sensi dell'art. 7, comma 6, L.R. Veneto n. 38/2019. La domanda della nuova titolare costituiva pertanto richiesta di avvio di una nuova attività, soggetta al limite di 400 metri dai luoghi sensibili. La deroga per le attività preesistenti tutela il valore di un'azienda effettivamente attiva e operante e non può essere utilizzata per eludere il divieto di nuove aperture dopo la cessazione dell'attività autorizzata. È stata esclusa la violazione del principio di personalità della licenza, poiché l'effetto impeditivo derivava direttamente dalla disciplina regionale e non da un'estensione soggettiva della revoca. Sono stati respinti anche i motivi relativi al difetto di istruttoria e motivazione, alla pendenza dell'appello contro la sentenza sulla revoca e all'art. 10-bis l. 241/1990: il preavviso aveva già presupposto la qualificazione della domanda come nuova installazione e il provvedimento finale si era limitato a replicare alle osservazioni della richiedente. Quanto ai luoghi sensibili, la presenza del solo poliambulatorio, aperto prima della domanda del 21 ottobre 2025 e non contestato quanto a distanza e natura, era sufficiente a rendere vincolato il diniego; inoltre, un sopralluogo della polizia locale aveva accertato anche la destinazione dell'altro immobile a luogo di culto. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le parti resistenti non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
La richiesta della cessionaria di ottenere una licenza intestata a proprio nome è stata trattata come domanda autonoma, non come mera regolarizzazione o trasferimento automatico del titolo della cedente.
art. 110, comma 6, lett. b, T.U.L.P.S.
Individua gli apparecchi VLT oggetto della richiesta autorizzatoria.
art. 7, commi 2 e 6, L.R. Veneto n. 38/2019
Il comma 2 vieta la collocazione di apparecchi per il gioco in locali posti a meno di 400 metri dai luoghi sensibili; il comma 6 esclude dal divieto le sale da gioco e i locali esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
La clausola di salvaguardia si applica solo a un'attività di gioco effettivamente e continuativamente esercitata in forza di un valido ed efficace titolo autorizzatorio. La revoca della licenza determina una soluzione di continuità e rende la successiva domanda del nuovo titolare una nuova apertura soggetta ai limiti distanziometrici.
art. 10-bis l. 241/1990
Non è violato quando il provvedimento finale esplicita o sviluppa una ragione ostativa già presupposta nel preavviso e replica alle osservazioni presentate dall'interessato, senza introdurre un motivo sostanzialmente nuovo.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono le condizioni, anche nel giudizio introdotto con domanda cautelare.
Massime di principio
- La deroga ai limiti distanziometrici prevista per le sale da gioco e i locali esistenti alla data di entrata in vigore della normativa regionale presuppone che l'attività regolamentata sia effettivamente e continuativamente esercitata in forza di un titolo autorizzatorio valido ed efficace.
- La revoca del titolo di polizia che abilita l'esercizio di una sala da gioco determina la cessazione dell'attività autorizzata; la successiva richiesta di licenza presentata da un diverso soggetto, anche dopo la cessione dell'azienda e dei locali, integra una nuova apertura soggetta ai limiti distanziometrici posti a tutela di interessi pubblici generali.
- La disciplina regionale sui limiti di distanza non attribuisce alla revoca della licenza del precedente gestore effetti ultra-soggettivi: è la stessa legge regionale, applicata alla nuova domanda autonoma, a imporre il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
- La pendenza dell'appello contro la sentenza che ha confermato la revoca del titolo non impedisce all'amministrazione di considerare la revoca efficace, quando la sentenza non sia stata sospesa, ai fini della qualificazione della successiva domanda come nuova installazione.
- Quando la nuova apertura è posta a meno di 400 metri anche da un solo luogo sensibile previsto dalla legge regionale, la presenza di tale sito è sufficiente a fondare il diniego; la contestazione generica della natura del sito o della sua data di apertura non supera tale presupposto se il sito era preesistente alla domanda.
- Il preavviso di rigetto non deve anticipare ogni argomentazione sviluppata nel provvedimento finale: non sussiste violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 quando la motivazione finale costituisce risposta alle osservazioni dell'interessato e resta riconducibile alla ragione ostativa già comunicata.
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