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Sentenza

Sentenza n. 7318/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Veneto n. 401/2026, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accesso agli atti del concorso per dirigenti scolastici relativo alla Regione Veneto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Quaranta candidati al concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2023, n. 2788, per il contingente del Veneto, dopo non aver superato la prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100, avevano chiesto il 24 ottobre 2025 l’accesso ai verbali sui criteri di valutazione, agli elaborati di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale e ai verbali di correzione con le relative schede. L’istanza era motivata con esigenze di difesa nel giudizio promosso contro la loro esclusione. L’Ufficio scolastico regionale, con nota del 19 novembre 2025, prot. n. 36502, aveva indicato che i criteri erano consultabili online e respinto per il resto la richiesta, ritenendola collettiva e indistinta, riferita a documentazione massiva e priva dell’indicazione dei punteggi individuali, così da non consentire di verificare l’interesse concreto di ciascun richiedente; l’amministrazione aveva prospettato la possibilità di accesso a un numero contenuto di elaborati, individuati in rapporto al punteggio del singolo candidato. Il TAR aveva respinto il ricorso ravvisando una richiesta di controllo generalizzato e non dimostrato il nesso di strumentalità con la difesa in giudizio. In appello gli interessati hanno dedotto violazione dei principi in materia di accesso, degli artt. 22 e seguenti e dell’art. 24, comma 7, della l. 241/1990: la richiesta riguardava una singola procedura e atti individuati, era funzionale alla difesa, non comportava un aggravio ingiustificato ed era presentata da candidati titolari di una posizione qualificata. Hanno inoltre richiamato una precedente decisione del Consiglio di Stato relativa a due candidati e alla procedura per l’Emilia-Romagna.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR Veneto è confermata. Il Collegio ha ritenuto che, secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, l’amministrazione debba sottoporre l’accesso difensivo a un vaglio rigoroso di effettiva strumentalità. Tale verifica è particolarmente necessaria per istanze massive, per bilanciare il diritto di accesso con l’esigenza di evitare oneri amministrativi ingiustificati. In applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede, i richiedenti dovevano fornire elementi che consentissero di correlare gli atti richiesti alle esigenze difensive individuali. La richiesta di tutti gli elaborati di oltre cento candidati che avevano superato la prova, formulata da quaranta istanti senza indicare i rispettivi punteggi né spiegare la necessità di conoscere l’intera documentazione, non assolveva tale onere. L’amministrazione aveva invece prospettato l’accesso a un numero circoscritto di elaborati in relazione al punteggio di ciascun richiedente, senza che gli interessati precisassero o giustificassero ulteriormente la richiesta. La precedente decisione invocata dagli appellanti è stata distinta perché riguardava soltanto due richiedenti e una diversa consistenza della documentazione richiesta. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il divieto di controllo generalizzato sull’attività amministrativa previsto in materia di accesso esprime un bilanciamento tra l’ampiezza con cui l’accesso è stato riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per attuare i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, con l’esigenza per quest’ultima di non essere sottoposta ad oneri eccessivi, comportanti un ingiustificato aggravio di attività necessaria ad evadere l’istanza ostensiva, quando a fondamento di questa non si pongano effettive esigenze di tutela giurisdizionale o conoscitive in generale.

    L’accesso documentale non può tradursi in un controllo generalizzato né imporre all’amministrazione un aggravio eccessivo, privo di giustificazione in concrete esigenze difensive o conoscitive.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Il precedente ora citato ha tra l’altro stabilito che la strumentalità dell’istanza di accesso rispetto al diritto di difesa, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia sottoposto ad un vaglio rigoroso da parte dell’amministrazione cui l’istanza è rivolta.

    L’accesso difensivo richiede una verifica rigorosa della relazione effettiva tra i documenti richiesti e le esigenze di tutela giurisdizionale prospettate.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Nella sua proiezione bilaterale, rivolta cioè anche alla parte privata del rapporto amministrativo, il dovere ora richiamato richiede all’interessato di porre l’amministrazione nelle condizioni di potere vagliare effettivamente la strumentalità della documentazione rispetto alle esigenze difensive prospettate nell’istanza di accesso.

    I doveri di collaborazione e buona fede gravano anche sul richiedente, che deve fornire le informazioni necessarie perché l’amministrazione possa verificare la strumentalità dei documenti richiesti.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo, l’amministrazione deve verificare rigorosamente la strumentalità effettiva dei documenti richiesti rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale indicate dall’istante.
  • Quando l’istanza di accesso riguarda una mole ingente di documenti, il richiedente deve specificare gli elementi che consentono di correlare concretamente i documenti alle proprie esigenze difensive; la richiesta indiscriminata dell’intera documentazione, senza una giustificazione individualizzata, può essere respinta per evitare un aggravio amministrativo ingiustificato.
  • I doveri di collaborazione e buona fede previsti dall’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 operano anche a carico del privato che chiede l’accesso: questi deve porre l’amministrazione in condizione di compiere il vaglio di strumentalità, anche fornendo i dati individuali rilevanti e riscontrando richieste di precisazione.
  • La qualità di candidato a una procedura concorsuale attribuisce una posizione qualificata, ma non giustifica di per sé l’accesso indiscriminato agli elaborati di tutti gli altri candidati: occorre comunque dimostrare il nesso concreto con le esigenze difensive del singolo richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAppello
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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