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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11414/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la censura era limitata al trattamento sanzionatorio e non ha superato il vaglio di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che, confermando la decisione di primo grado, l'ha ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con l'unico motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, contestando in particolare l'aumento applicato a titolo di continuazione. La Corte di cassazione rileva però che la censura è manifestamente infondata, perché il preteso difetto di motivazione non emerge dal provvedimento impugnato: la Corte territoriale ha infatti illustrato con precisione il percorso di commisurazione della pena, in modo ritenuto conforme ai criteri di proporzione ed equilibrio.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente per l'aumento di pena applicato in continuazione; la Corte ritiene non censurabile la motivazione sulla sua quantificazione quando la sentenza di merito indichi in modo preciso il percorso seguito nella determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 323 c.p.p.

    Non citato nel testo; escluso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, una censura sulla motivazione della pena è inammissibile quando si risolve nell'asserire un difetto motivazionale non riscontrabile nel provvedimento impugnato.
  • La determinazione della pena, compreso l'aumento per la continuazione, è adeguatamente motivata quando il giudice di merito espone con precisione il percorso logico seguito e i criteri di proporzione ed equilibrio utilizzati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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