Sentenza n. 11852/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - della Determinazione della Regione Lazio - Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Impatto Ambientale, n. G4031 del 27 marzo 2026, avente ad oggetto “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di "costruzione ed esercizio di un Impianto Fotovoltaico denominato Ardea Solar Plus" da realizzarsi nel Comune di Ardea (RM) nella Città Metropolitana di Roma Capitale, e delle collegate opere di connessione alla RTN 150 kV da realizzarsi nel Comune di Aprilia (LT), nella Provincia di Latina. Proponente ICA ONE Srl. Registro elenco progetti: n. 49/2020”, con la quale la Regione ha archiviato la istanza di PAUR presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto, ove occorra: (i) del verbale della seduta di Conferenza di servizi del 22.1.2025; (ii) della Comunicazione di improcedibilità dell’istanza di liquidazione degli usi civici, della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Usi Civici, prot. n. 1461292 del 27.11.2024; (iii) del parere non favorevole della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Usi Civici prot. n. 0007107 del 07.01.2025; (iv) del parere non favorevole della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata di Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. 0063299 del 20.01.2025 (doc. 5);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della procedura di PAUR relativa a un impianto fotovoltaico e alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determinazione regionale che aveva archiviato la procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale avviata nel 2020. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; la violazione dei principi di leale collaborazione, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza; la violazione della disciplina del PAUR e della conferenza di servizi; il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti e l’illegittimo arresto del procedimento dopo la sospensione della conferenza. La ricorrente ha evidenziato che la sospensione era stata disposta dalla stessa Conferenza di servizi per consentire il superamento delle criticità relative agli usi civici, al Piano di Utilizzazione Aziendale e ai pareri urbanistico-paesaggistici, senza fissazione di un termine per la riattivazione e a fronte di procedimenti ancora in corso. La Regione ha eccepito la tardività dell’impugnazione della comunicazione di improcedibilità relativa all’istanza di liquidazione degli usi civici e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, rilevando che la comunicazione relativa agli usi civici era stata resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e non aveva natura definitiva; inoltre, il suo contenuto era stato superato dalla successiva sospensione della conferenza di servizi. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei limiti necessari all’annullamento dell’archiviazione. La Regione, dopo avere sospeso la conferenza e subordinato la riconvocazione all’iniziativa della proponente una volta superate le criticità, non poteva archiviare il procedimento per il mero decorso del tempo senza previamente verificare, in contraddittorio, lo stato dei procedimenti pendenti e la possibilità di superare gli elementi ostativi. L’Amministrazione non aveva svolto alcun adeguato approfondimento con la società e non aveva inviato il preavviso previsto dalla disciplina del PAUR. Il richiamo agli ostacoli già considerati al momento della sospensione e alla pretesa perentorietà dei termini è stato ritenuto inconferente, anche perché non era stato assegnato alcun termine alla proponente. L’archiviazione è stata quindi annullata, con obbligo della Regione di rideterminarsi previa adeguata istruttoria e nel rispetto del contraddittorio procedimentale. Il TAR ha precisato di non poter anticipare valutazioni sul merito finale della procedura, non ancora definita dall’Amministrazione. La Regione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di lite.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
La disciplina del PAUR impone il rispetto del contraddittorio procedimentale e non consente l’archiviazione della procedura senza un previo confronto con il proponente sullo stato dell’istruttoria e sulle criticità ancora superabili.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto costituisce garanzia partecipativa anche nel procedimento di PAUR quando l’Amministrazione intenda adottare un esito sfavorevole; una comunicazione resa ai sensi di tale disposizione, priva di contenuto definitivo, non determina la decorrenza del termine per impugnare un provvedimento conclusivo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede vincolano l’Amministrazione nella gestione del procedimento e impediscono che essa, dopo avere sospeso la conferenza per consentire il superamento di criticità, proceda all’archiviazione senza verificare lo stato delle attività e senza confronto con il privato.
art. 8, comma 1, l.r. Lazio n. 22/2024
La disposizione ha attribuito ad ARSIAL funzioni in materia di liquidazione dei diritti di uso civico sulle zone agricole; il mutamento di competenza intervenuto durante il procedimento costituisce un elemento da considerare nell’istruttoria e nella valutazione dei tempi procedimentali.
art. 52, comma 2, Norme del PTPR
La definizione della liquidazione del gravame di uso civico e l’approvazione del PUA erano state individuate nel procedimento come presupposti per l’eventuale applicazione della deroga paesaggistica; tali elementi non potevano tuttavia giustificare l’archiviazione automatica senza verifica del loro stato di avanzamento.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione sospende una conferenza di servizi per consentire al proponente di superare criticità istruttorie e subordina la riconvocazione all’iniziativa del privato, non può successivamente archiviare il procedimento per il mero decorso del tempo senza previamente verificare, in contraddittorio, lo stato delle attività e la concreta possibilità di superare gli ostacoli rilevati.
- L’archiviazione di una procedura di PAUR con esito sfavorevole per il proponente richiede il rispetto del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990; l’omesso preavviso vizia il provvedimento quando l’Amministrazione non abbia già consentito un effettivo confronto sulle ragioni ostative.
- L’Amministrazione che abbia impresso al procedimento un proprio autovincolo, sospendendo la conferenza e rinviando la riconvocazione al superamento di criticità determinate, deve mantenere una condotta coerente con tale scelta e con i principi di collaborazione, buona fede e buon andamento.
- Il mero decorso del tempo non legittima l’archiviazione di un procedimento complesso quando non sia stato assegnato al privato un termine perentorio per adempiere e risultino ancora pendenti attività istruttorie o procedimenti amministrativi funzionali alla definizione della pratica.
- In sede di impugnazione dell’archiviazione di un procedimento amministrativo, il giudice può annullare l’arresto procedimentale e ordinare la riedizione dell’istruttoria, ma non può anticipare il contenuto della decisione finale su poteri amministrativi non ancora esercitati.
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