Ordinanza n. 819/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Avviso prot. n. 58754 del 17 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo svolgimento della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito” di cui al Decreto Direttoriale n. 2269 del 09.12.2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 58996 del 19 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 59232 del 22 dicembre 2025 recante il calendario d'esame e delle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso di cui al D.D. M.I.M., individuate nelle date del 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026, in quanto lesiva per parte ricorrente, non ammessa allo svolgimento delle suddette prove; - dell'Avviso prot. n. 59697 del 30 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - del giudizio negativo di 29,06 comminato a parte ricorrente in relazione alla prova preselettiva sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta; - dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA, di data e protocollo sconosciuti, relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; - per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti privi di univocità logica ovvero suscettibili di plurime soluzioni corrette; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha accolto l'istanza cautelare nei limiti della conferma degli effetti del decreto cautelare già concesso. Nel bilanciamento degli interessi coinvolti ha attribuito rilievo al fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. La causa è stata rinviata alla trattazione del merito all'udienza del 18 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici, conseguente al punteggio negativo ottenuto nella prova preselettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali recanti gli elenchi, anche integrati, dei candidati ammessi alla prova scritta e il relativo calendario, nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo, nonché il giudizio negativo di 29,06 riportato nella prova preselettiva. Ha contestato, inoltre, i quesiti predisposti e somministrati per la prova preselettiva, deducendone la non conformità alle linee guida, la formulazione erronea o ambigua e la possibilità di plurime risposte corrette. Sono stati altresì impugnati i verbali della commissione esaminatrice e del CINECA relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti, nonché, ove occorrente, il decreto direttoriale disciplinante il concorso, nella parte eventualmente interpretata come legittimante quesiti privi di univocità logica.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa dell'esame dell'istanza cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un decreto cautelare già concesso quando, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, risulti rilevante che il ricorrente abbia già sostenuto la prova oggetto della controversia.
- La tutela cautelare può essere accordata anche ai soli fini della conservazione degli effetti di una misura cautelare già adottata, senza definire il merito delle censure relative alla legittimità della procedura concorsuale.
- La valutazione cautelare deve considerare concretamente il bilanciamento tra gli interessi delle parti e gli effetti già prodotti dall'esecuzione della misura provvisoria.
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