Sentenza del 22/06/2022 n. 2973 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio - Notifica - Termine di decadenza - Entro il 31 dicembre del quinto anno a quello prescritto per la dichiarazione o il versamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la notifica dell'avviso effettuata il 16/10/2013 sia tempestiva rispetto al termine di decadenza (31/12/2013) e quindi l'accertamento e le eventuali sanzioni contestate sono validi e non decaduti. In sintesi: la pretesa erariale per ICI 2008 è stata mantenuta valida per essere stata notificata entro il termine quinquennale applicabile dopo l'abrogazione normativa intervenuta nel 2006.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
disputa sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 2008. La questione verteva sull'applicabilità del termine di decadenza per la notifica degli avvisi in rettifica e d'ufficio, previsto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Si è inoltre considerata l'abrogazione del comma 2 dell'art.11 del d.lgs. 504/92 da parte del comma 173 dell'art.11 della Legge 296/2006 con decorrenza 2007, e la conseguente applicazione della disciplina generale (d.lgs. 472/97, artt.16-17). Poiché l'anno di riferimento è il 2008, il termine di decadenza è il 31.12.2013 e la notifica del 16.10.2013 è pertanto tempestiva.
Norme richiamate
d.lgs. 472/1997, artt.16 e 17
stabilisce i termini di decadenza per la notifica degli accertamenti e per la contestazione/irrogazione delle sanzioni tributarie; applicato quale disciplina generale per i termini di decadenza.
d.lgs. 504/1992, art.11
il comma 2 dell'art.11 (che prevedeva termini specifici per l'accertamento ICI) è stato abrogato; pertanto per gli anni successivi all'efficacia dell'abrogazione si applicano i termini generali previsti dal d.lgs.472/97.
Legge 296/2006, art.11 comma 173
ha abrogato il comma 2 dell'art.11 del d.lgs.504/92 con decorrenza dal 2007; conseguenza pratica: per l'ICI degli anni a decorrere dal 2007 si applicano i termini di decadenza previsti dalla disciplina generale (d.lgs.472/97).
Massime di principio
- Per gli avvisi in rettifica e d'ufficio il termine di decadenza è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento (o di quando avrebbero dovuto essere effettuati); notifiche entro tale data sono tempestive.
- L'abrogazione di norme speciali che fissavano termini diversi comporta l'applicazione della disciplina generale: per l'ICI, dall'entrata in vigore dell'abrogazione (decorrenza 2007) si applica il termine quinquennale del d.lgs.472/97.
- Le sanzioni amministrative tributarie devono essere contestate o irrogate entro lo stesso termine quinquennale previsto per l'accertamento sostanziale.
- Il calcolo del termine decorre dall'anno in cui la dichiarazione è stata presentata o in cui il versamento è stato effettuato, o dall'anno in cui avrebbero dovuto essere effettuati se mancanti; attenzione a stabilire correttamente l'anno iniziale per evitare errori di decadenza.
- Se la notifica risulta effettuata prima della scadenza del 31/12 del quinto anno, l'accertamento non è dichiarabile decaduto per decorrenza dei termini; viceversa notifiche dopo tale data possono essere dichiarate inefficaci per decadenza.
- In situazioni simili verificare sempre: (a) la data esatta di notifica (data effettiva e non solo timbri), (b) la normativa vigente all'epoca del periodo impositivo per valutare eventuali abrogazioni o norme transitorie, (c) la corrispondenza tra anno di riferimento dell'imposta e anno iniziale del computo del termine.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 40 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 562 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 770 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 2946 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 2948 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →