Sentenza n. 3740/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 3346/2025 emessa in data 15 luglio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 per ciascun anno scolastico interessato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. Una sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500 per ciascun anno scolastico, condannando l’Amministrazione a provvedere. Poiché il Ministero non ha spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento dell’Amministrazione non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero. Ha quindi ritenuto integrate le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l’esiguità degli importi, una condanna avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, in ragione dell’esiguità degli importi, una condanna avrebbe avuto carattere soltanto simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La disposizione è stata richiamata tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione della sentenza del giudice ordinario mediante ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario da eseguire sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione obbligata e quest’ultima non abbia provveduto spontaneamente all’adempimento.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza esecutiva del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico quando l’attività da svolgere rientri nei suoi compiti istituzionali; in tale ipotesi, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’entità dell’obbligazione, avrebbe consistenza meramente simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.
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