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Sentenza

Sentenza n. 1838/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - del provvedimento notificato in data 31 luglio 2025 recante prot. -OMISSIS-/2025 con cui è stata disposta l’esclusione dell’odierna ricorrente dalla procedura concorsuale indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza nel 2024 e volta all’assunzione di nr.1634 allievi finanzieri nonché del sotteso verbale n. 37 del 5 giugno 2025;

Giustizia amministrativa202514638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di allievi finanzieri e verbale presupposto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura concorsuale indetta nel 2024 dal Comando Generale della Guardia di Finanza per l'assunzione di 1.634 allievi finanzieri, unitamente al verbale presupposto. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a., della graduatoria finale di merito pubblicata il 12 novembre 2025. La ricorrente ha sostenuto che non fosse necessario impugnare la graduatoria, poiché erano stati individuati 63 vincitori a fronte di 69 posti disponibili, con sei posti vacanti e conseguente assenza di controinteressati. Ha inoltre dedotto di essere ancora nei termini per proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini per impugnare la graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo il consolidato orientamento richiamato, la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale, atto conclusivo della procedura concorsuale, rende definitiva e insindacabile la posizione risultante dalla graduatoria e fa venir meno l'interesse all'annullamento della precedente esclusione: anche l'eventuale accoglimento dell'impugnazione dell'esclusione non potrebbe più incidere sulla graduatoria finale. L'assenza di controinteressati non esonera dall'impugnazione della graduatoria, perché essa comporta nuove valutazioni degli interessi di una pluralità di soggetti e non costituisce conseguenza inevitabile dell'esclusione. La possibilità di proporre ancora ricorso straordinario non rileva, poiché il principio di alternatività opera anche tra rimedi proposti dallo stesso soggetto quando gli atti siano oggettivamente connessi o legati da presupposizione, pregiudizialità o dipendenza; tale rapporto sussiste tra esclusione e graduatoria. È stata negata anche la rimessione in termini, non ricorrendo un errore scusabile, dato il carattere consolidato dell'orientamento giurisprudenziale. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine perentorio di 60 giorni

    La graduatoria finale deve essere impugnata entro il termine decadenziale previsto per l'azione di annullamento; la mancata impugnazione tempestiva determina la definitività dell'atto e il venir meno dell'interesse a contestare il precedente atto di esclusione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale di una procedura concorsuale fa venir meno l'interesse all'annullamento del precedente provvedimento di esclusione, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione dell'esclusione non potrebbe incidere su una graduatoria ormai definitiva e insindacabile.
  • L'assenza di controinteressati non esonera il candidato escluso dall'onere di impugnare la graduatoria finale, quando tale atto comporti autonome e ulteriori valutazioni degli interessi di una pluralità di partecipanti e non costituisca conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione.
  • Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario opera anche tra rimedi proposti dallo stesso soggetto contro provvedimenti oggettivamente connessi o tra loro legati da rapporto di presupposizione, pregiudizialità o dipendenza; pertanto, la pendenza del termine per il ricorso straordinario non conserva l'interesse a impugnare giudizialmente un atto presupposto quando l'atto finale connesso non sia stato tempestivamente impugnato in sede giurisdizionale.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata quando l'onere processuale disatteso e le conseguenze della sua omissione siano chiariti da un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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