Cassazione Civile, Ordinanza n. 36439/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2012 emesso nei confronti di una società, con contestazione di operazioni di cessione di beni in sospensione d'imposta fondate su lettere d'intento ritenute ideologicamente false e asseritamente provenienti da due cessionari. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per difetto di specificità dei motivi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali la società ha resistito con controricorso eccependo preliminarmente la tardività del ricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, con prova del pagamento integrale dell'importo dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della controricorrente alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex legge n. 197 del 2022 e, rilevato il deposito della documentazione richiesta e del pagamento integrale, ha dichiarato l'estinzione del processo. In conseguenza dell'estinzione, la Corte non ha esaminato i motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo quanto previsto dalla disciplina richiamata.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»
La disposizione è stata letta come norma che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, su domanda del soggetto legittimato e mediante pagamento dell'importo dovuto in base al valore della lite.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»
La Corte ha applicato la norma nel senso che, verificato il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento integrale, il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come criterio per determinare il valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione, l'adesione rituale alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale e il deposito della relativa prova di pagamento impongono la declaratoria di estinzione del processo.
- Quando la definizione agevolata produce l'estinzione del giudizio, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
- La disciplina della definizione agevolata opera anche per le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate e consente la chiusura del processo in ogni stato e grado, con regolazione delle spese secondo la previsione speciale.
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