Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2003, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e indetraibili perché asseritamente riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti o non inerenti, oltre alla contestazione di un'errata fatturazione di un'operazione non coperta da dichiarazione di intento. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento dell'appello, l'Agenzia ottenne dalla Cassazione la cassazione con rinvio. Nel giudizio di rinvio la commissione tributaria regionale dichiarò inammissibile il ricorso in riassunzione per due ragioni: difetto di assistenza tecnica nel ricorso proposto personalmente dalla società e riassunzione davanti a un giudice diverso da quello designato dalla Cassazione. La società ricorse per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 18 e 12 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'inammissibilità per mancanza di assistenza tecnica può essere dichiarata solo previa mancata ottemperanza a un ordine di regolarizzazione del giudice; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse pronunciato ultra petita rilevando una seconda causa di inammissibilità; 3) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la riassunzione davanti a giudice territorialmente incompetente non comporta inammissibilità ma obbligo di riassunzione davanti al giudice competente; 4) violazione delle norme sulle spese, contestando la condanna alle spese per soccombenza. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nel principio generale, ma non decisivo nel caso concreto; ha respinto il secondo e il terzo motivo; ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il quarto. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso iscritto al n. 8782/2021 e dichiarato inammissibile il ricorso duplicato iscritto al n. 9037/2021.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi identici proposti contro la stessa sentenza. Ha chiarito che, nel processo tributario, quando il difetto di assistenza tecnica sopravviene nel giudizio di rinvio, il giudice deve invitare la parte a regolarizzare la difesa entro un termine perentorio, e solo in caso di inosservanza può dichiarare l'inammissibilità; perciò la CTR aveva errato nel fondare l'inammissibilità su quel solo profilo. Tuttavia la decisione impugnata era sorretta anche da una seconda ratio autonoma e concorrente: la riassunzione era stata proposta davanti a una commissione regionale diversa da quella indicata dalla Cassazione come giudice di rinvio, e tale designazione attribuisce una competenza funzionale inderogabile, non sanabile con translatio iudicii. Di conseguenza il secondo e il terzo motivo sono stati respinti, rendendo inutile il primo. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. Esito finale: rigetto del ricorso n. 8782/2021, inammissibilità del ricorso duplicato n. 9037/2021, compensazione delle spese di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
il ricorso tributario deve essere sottoscritto dal difensore; la sola mancanza di sottoscrizione professionale non determina automaticamente l'inammissibilità se non dopo l'ordine di regolarizzazione rimasto ineseguito, secondo lettura costituzionalmente orientata
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
comma 2; comma 3; comma 5
nel testo applicabile ratione temporis, l'ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica, con fissazione di un termine perentorio, è condizione per dichiarare l'inammissibilità; la disciplina è richiamata anche per appello e riassunzione nei limiti di compatibilità
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
l'appello è inammissibile se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3, che rinvia all'art. 12
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve rispettare le forme previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili
art. 5 d.lgs. n. 546 del 1992
non si applica per convertire in mera incompetenza territoriale la riassunzione davanti a giudice diverso da quello designato dalla Cassazione, perché nel rinvio la competenza è funzionale e inderogabile
art. 383 c.p.c.
la statuizione della Cassazione che individua il giudice di rinvio attribuisce a quest'ultimo una competenza funzionale irretrattabile
art. 112 c.p.c.
non vi è pronuncia ultra petita quando il giudice fonda la decisione su più rationes decidendi autonome e pari ordinate
art. 92 c.p.c.
la statuizione di rito può integrare soccombenza ai fini delle spese e non impone di per sé la compensazione
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
le spese del processo tributario seguono la soccombenza anche in caso di decisione in rito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, il difetto di assistenza tecnica non comporta di per sé l'inammissibilità del ricorso o dell'atto di riassunzione: il giudice deve prima ordinare alla parte di munirsi di difensore entro un termine perentorio, e solo l'inottemperanza legittima la sanzione processuale.
- Le regole sull'assistenza tecnica dettate per il ricorso e per l'appello si applicano, in quanto compatibili, anche al giudizio di rinvio; se il difetto di difesa sopravviene per la prima volta in tale fase, permane l'obbligo del giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione.
- Quando la Corte di cassazione designa il giudice del rinvio, quella individuazione determina una competenza funzionale inderogabile; la riassunzione proposta davanti a un giudice diverso non può essere sanata mediante translatio iudicii.
- Se una sentenza di rito è sorretta da rationes decidendi autonome e concorrenti, il ricorrente deve censurarle tutte; la caduta di una sola ratio non basta a ottenere la cassazione della decisione.
- La pronuncia che definisce il giudizio in rito può comunque fondare soccombenza ai fini della condanna alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22702/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22705/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22707/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22708/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22710/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →