Sentenza n. 2209/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 13838/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 13838/2024, che aveva respinto l'impugnazione degli atti ministeriali relativi alla determinazione e all'erogazione della sovvenzione per l'anno 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale n. 4701/2020, il decreto direttoriale n. 9166497 del 23 settembre 2020, la proposta di accordo sostitutivo, gli atti di determinazione delle risorse finanziarie, il calendario delle corse per il 2020 e il decreto Masaf n. 2584/2020. La controversia riguardava soprattutto il criterio previsto dall'Allegato A al decreto direttoriale, basato sulla media dei valori riferiti al triennio precedente e, per alcuni parametri, sul dato medio delle giornate di corsa organizzate su base annuale. La società ha dedotto, in appello, violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 449/1999, del d.m. n. 4701/2020 e dei principi espressi dal parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014, nonché manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione della par condicio. In particolare, ha sostenuto che il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato con riferimento alla capacità organizzativa e ai servizi resi nelle singole giornate di corsa, anziché sull'intera annualità, poiché il numero delle giornate sarebbe stato determinato unilateralmente dal Ministero, con vantaggio per gli ippodromi cui erano state assegnate più giornate. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione del criterio prescelto, sostenendo che il Ministero non avrebbe spiegato la conformità della scelta ai principi normativi e regolamentari applicabili, né le ragioni per cui il criterio annuale sarebbe stato preferibile a quello riferito alle singole giornate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto anzitutto inammissibile per estrema genericità: l'appellante si sarebbe limitata a contestare il criterio ministeriale senza indicare concretamente perché esso violasse le norme invocate, non rispecchiasse l'effettività dei servizi e dei costi sostenuti o producesse effetti negativi derivanti dal numero di giornate assegnate. Il motivo è stato ritenuto anche infondato. La censura investiva infatti una scelta di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti; tali vizi non potevano ricavarsi da conteggi e simulazioni unilateralmente predisposti dalla parte. Il Collegio ha inoltre distinto l'assegnazione delle giornate di corsa dalla determinazione delle sovvenzioni, rilevando che la prima era regolata da specifici provvedimenti e criteri oggettivi, non direttamente impugnati. Quanto al modello di calcolo della sovvenzione, non è stata ravvisata alcuna manifesta irragionevolezza: un maggior numero annuale di giornate implica un maggiore servizio pubblico e, tendenzialmente, maggiori costi organizzativi complessivi. Il criterio della media annuale è stato ritenuto idoneo a valorizzare la capacità operativa degli ippodromi, neutralizzare oscillazioni temporali, evitare effetti distorsivi e discriminatori e utilizzare dati certi, verificabili e omogenei. Anche il secondo motivo è stato respinto. I decreti generali relativi alla concessione delle sovvenzioni sono atti amministrativi generali e, ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 241/1990, non richiedono una motivazione puntuale. È invece necessario, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge, predeterminare e pubblicare criteri e modalità di concessione, adempimento ritenuto assolto nel caso concreto. In ogni caso, il decreto esplicitava la necessità di fondare le sovvenzioni su parametri certi e riscontrabili, come quelli dell'Allegato A. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 449/1999
La disposizione è stata invocata come parametro normativo per la determinazione delle sovvenzioni alle società di corse, ma il giudice ha escluso che fosse stata dimostrata una concreta violazione.
d.m. n. 4701/2020
Disciplina in via generale i principi per la determinazione e l'erogazione delle sovvenzioni alle società di corse riconosciute; il giudice ha ritenuto legittima l'attuazione mediante un modello parametrico fondato su dati medi, certi e verificabili.
art. 3, comma 2, l. n. 241/1990
Esclude l'obbligo di motivazione per gli atti amministrativi generali, quali i decreti ministeriali che disciplinano in via generale la concessione delle sovvenzioni.
art. 12 l. n. 241/1990
Impone la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni; tali adempimenti sono stati ritenuti assolti.
artt. 10 e 11 l. n. 241/1990
Sono richiamati quale base normativa per la stipulazione degli accordi sostitutivi destinati a disciplinare i rapporti tra il Ministero e le società di corse.
Massime di principio
- La contestazione di un criterio tecnico di determinazione di una sovvenzione è inammissibile se si limita a esprimere dissenso rispetto alla scelta amministrativa senza indicare concretamente la violazione normativa, l'errore fattuale o l'effetto irragionevole prodotto dal criterio.
- Le scelte di discrezionalità tecnica dell'amministrazione sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti; conteggi e simulazioni unilateralmente predisposti dalla parte non dimostrano, da soli, tali vizi.
- Nella determinazione di sovvenzioni destinate a remunerare servizi pubblici organizzati su base periodica, è ragionevole utilizzare dati medi riferiti a un arco temporale annuale quando tale criterio consenta di considerare il servizio complessivo, i relativi costi, le oscillazioni temporali e l'esigenza di utilizzare dati certi, omogenei e verificabili.
- L'assegnazione delle giornate di svolgimento di un servizio e la successiva determinazione della sovvenzione possono essere disciplinate da criteri distinti; l'eventuale illegittimità dei criteri di assegnazione delle giornate non può essere fatta valere contro il diverso criterio di calcolo della sovvenzione se gli atti concernenti l'assegnazione non sono oggetto di impugnazione.
- Gli atti amministrativi generali che disciplinano in via generale la concessione di sovvenzioni non sono soggetti a uno specifico obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 241/1990; l'amministrazione deve però predeterminare e pubblicare criteri e modalità di concessione ai sensi dell'art. 12 della stessa legge e, una volta stabiliti, deve attenervisi.
- La motivazione di un atto amministrativo generale può comunque risultare dal contenuto complessivo dell'atto e dai parametri ivi predeterminati, quando questi esplicitino la finalità di assicurare certezza, verificabilità ed equità nella distribuzione delle risorse.
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