Sentenza n. 2210/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 24 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (utente sanitario)
Prevale il privato
La controversia
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina aveva richiesto al privato il pagamento di € 715,09 per mancato pagamento del ticket. Il destinatario, dubitando della correttezza della pretesa e dichiarando di voler agire in giudizio a tutela dei propri interessi, aveva chiesto l'accesso a: l'autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento; il documento dal quale risultassero la prestazione sanitaria fruita in esenzione e la relativa data; il conteggio o prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; ogni altro documento utilizzato nel procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento. A fronte dell'assenza di riscontro, proponeva ricorso per l'accertamento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione consentiva parzialmente l'accesso ai documenti sub b) e c), limitatamente a determinate prestazioni sanitarie. Il ricorrente insisteva quindi per la documentazione ancora non ostesa, in particolare per l'autocertificazione e per gli ulteriori atti richiesti.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti per i quali l'accesso era stato consentito nel corso del giudizio. Per la restante documentazione ha ritenuto sussistente il diritto di accesso. Il richiedente aveva infatti dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla necessità di verificare la correttezza della determinazione del debito e di poter eventualmente agire in giudizio. Il rapporto di strumentalità tra l'interesse difensivo e i documenti richiesti risultava quindi integrato. Il TAR ha ordinato all'Azienda Sanitaria di consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti non ancora esibiti, in particolare dell'autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo pagamento del costo di riproduzione. L'Azienda è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso, ove detenuti da una Pubblica Amministrazione, hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia
Il diritto di accesso documentale spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale rispetto ai documenti richiesti.
art. 24 l. 241/1990
Il riferimento all'accesso difensivo è utilizzato per riconoscere l'accesso quando la documentazione sia necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, il richiedente deve dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo, purché collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
- L'accesso documentale richiede un rapporto di strumentalità tra l'interesse sostanziale fatto valere e i documenti richiesti; tale rapporto sussiste quando la conoscenza degli atti sia idonea a consentire la verifica della legittimità dell'azione amministrativa o la tutela giudiziale della posizione dell'istante.
- In materia di accesso difensivo, è sufficiente che il richiedente dimostri che i documenti siano necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici, senza che debba essere già instaurato un giudizio.
- La parziale ostensione dei documenti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente messi a disposizione, mentre il giudice può ordinare l'accesso alla documentazione ancora non esibita.
- Quando il diritto di accesso è riconosciuto, l'amministrazione deve consentire sia la visione sia l'estrazione di copia dei documenti, salvo il pagamento del relativo costo di riproduzione.
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