Ordinanza n. 911/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 344/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata il 22.3.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non comprovata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 344/2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 344/2024 del Tribunale di Bologna, relativa al procedimento civile R.G. n. 646/2024. Dal testo emerge che l'Amministrazione non aveva documentato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprendente gli interessi liquidati dal giudice ordinario e le spese legali. Il ricorso è stato depositato il 17 gennaio 2026. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Per decidere sull'effettivo adempimento era necessario acquisire documentazione dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha disposto un'istruttoria ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., senza definire nel merito il giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di depositare entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti l'ottemperanza, inclusi gli interessi liquidati dal giudice ordinario e le spese legali. In alternativa, entro i successivi 30 giorni, dovrà essere depositata una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo. Dovrà inoltre essere indicata la data dell'eventuale adempimento, precisando se anteriore o posteriore alla presentazione del ricorso. La documentazione dovrà essere trasmessa e inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026; la segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza e la sentenza da eseguire al dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando non sia possibile accertare dagli atti l'effettivo adempimento dell'Amministrazione a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria e rinviare la trattazione dopo aver assegnato un termine per il deposito.
- La verifica dell'ottemperanza può comprendere non soltanto il pagamento della sorte capitale, ma anche degli interessi liquidati e delle spese legali riconosciute dalla sentenza da eseguire.
- Quando l'Amministrazione non abbia adempiuto, la relazione istruttoria può dover indicare le ragioni del ritardo e il funzionario responsabile, nonché la data dell'eventuale adempimento rispetto alla proposizione del ricorso.
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